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LA GENDARMERIA REALE NAPOLETANA
tout entier à la disposition des autorités à qui V. M. a confié la surveillance de la sûreté de
ses sujets». ad essere precisi, tuttavia, la legge napoletana riproduceva anche il
testo francese che attribuiva al generale pure il “comando”, oltre che l’“ispezio-
ne” del corpo. Dumas spiegava che la recezione quasi integrale intendeva evi-
tare «l’abus d’une confiance illimitée en l’application arbitraire des moyens d’institutions
d’état», perché la legge francese disciplinava anche i minimi dettagli «d’une manière
claire, précise, qui ne permet aucune fausse interpretation et ne laisse lieu à aucune discussion
de forme ou d’attributions». Proprio per questa ragione il ministro riferiva di voler-
ne affrettare la stampa, «sans m’arrêter aux demandes reitérées qui m’a faites M. le géné-
ral Radet de proposer à V. M. des modifications; elles seroient non seulement contre mon opi-
nion, mais encore contre l’esprit de la loi et les intérêts du service de V. M.».
La legge napoletana, in 21 titoli e 180 articoli (v. appendice alla fine del
capitolo), era in realtà più prolissa e aggrovigliata della corrispondente legge ita-
liana del 20 febbraio 1801, in 17 titoli e 193 articoli, che, tra l’altro, non preve-
deva l’ispezione generale, istituita in francia il 29 marzo 1800 e in italia il 3 set-
tembre 1804. oltre a differenze formali nella successione dei titoli e nella for-
mulazione delle norme, ve n’erano anche molte sostanziali, in particolare circa
il reclutamento: la legge italiana stabiliva infatti tra i requisiti quello della citta-
dinanza e limiti di età più stretti (25-35 anni contro i 23-40 della legge napole-
tana); inoltre riservava metà dei posti alla guardia nazionale (vale a dire ai civili)
e attribuiva la selezione degli aspiranti alle autorità dipartimentali. Quanto al
servizio e ai rapporti con le autorità civili e militari entrambe le leggi recepivano
con lievi ritocchi linguistici le norme francesi e in particolare la distinzione tra
servizio “ordinario” e “straordinario” su richiesta delle autorità civili risalente
all’ordinanza francese del 1778.
La legge stabiliva un organico di 1.818 uomini, inclusi 78 ufficiali, con 780
cavalli e un costo annuo doppio rispetto a quello indicato da napoleone: il solo
soldo aveva infatti un importo di circa 1,6 milioni di franchi, di poco inferiore
al soldo della gendarmeria italiana (1,8 milioni) secondo l’organico 1804 (1.941
uomini, di cui 74 ufficiali, con 1.056 cavalli). entrambe le gendarmerie avevano
l’ordinamento binario di quella francese: la napoletana su 3 legioni, 6 squadroni
e 12 compagnie, con 45 tenenze distrettuali e 290 brigate (130 a cavallo e 160 a
piedi), l’italiana su 2, 4 e 13, con 42 tenenze e 300 brigate (176 + 124).
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