Page 219 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e all’articolo 1, comma
8, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa
di euro 22.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistema-
zione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa
di euro 1.000.000 per missioni o viaggi di servizio in aree di crisi disposti dal ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la partecipazione di personale
del medesimo ministero alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per
le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del per-
sonale del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in loca-
lità dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. l’ammontare del tratta-
mento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente
comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza
nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

art. 10. - regime degli interventi

1. nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli
8 e 9, il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’agenzia ita-
liana per la cooperazione allo sviluppo applicano la disciplina di cui all’articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° ottobre 2014, n. 141.
2. nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le atti-
vità svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina conte-
nuta nel presente decreto.
3. all’articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
«3-bis. all’agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un
conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria
a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell’agenzia, ivi comprese quelle
per spese di personale.».

Capo III - Disposizioni finali

art. 11. - copertura finanziaria

1. agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9
del presente decreto, pari complessivamente a euro 1.272.697.711 per l’anno 2016, si
provvede:

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