Page 215 - Rassegna 2-2016
P. 215

LEGISLAZIONE

art. 5. - disposizioni in materia di personale

1. al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano l’articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108,
e l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. l’indennità di missione, di cui all’articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto
2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incre-
mentata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e allog-
gio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l’indennità di missio-
ne di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni resolute support ed eUPol afghanistan, personale impiegato negli
emirati arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a tampa e in servizio di sicurezza presso le
sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione Unifil, compreso il personale facente
parte della struttura attivata presso le nazioni Unite, personale impiegato in attività di
addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terrori-
stica del daesh: diaria prevista con riferimento ad arabia saudita, emirati arabi Uniti e
oman;
b) nell’ambito della missione resolute support:
1) per il personale impiegato a molesworth: diaria prevista con riferimento alla Gran
Bretagna;
2) per il personale impiegato a eindhoven: diaria prevista con riferimento ai Paesi
Bassi;
c) nell’ambito della missione di contrasto alla minaccia terroristica del daesh, per il per-
sonale impiegato a ramstein: diaria prevista con riferimento alla repubblica federale
di Germania;
d) nell’ambito della missione active endeavour, per il personale impiegato presso
l’Head Quarter di northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-
londra;
e) nell’ambito della missione atalanta:
1) per il personale impiegato presso l’Head Quarter di northwood: diaria prevista con
riferimento alla Gran Bretagna-londra;
2) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale della
repubblica federale di Germania: diaria prevista con riferimento alla repubblica fede-
rale di Germania;
3) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale dei Paesi
Bassi: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;
f) missioni eUtm somalia, eUcaP nestor, eUcaP sahel niger, minUsma, eUtm
mali, eUcaP sahel mali, ulteriori iniziative dell’Unione europea per la regional mariti-
me capacity building nel corno d’africa e nell’oceano indiano, personale impiegato in
attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento
della base militare nazionale nella repubblica di Gibuti, Police advisor presso l’Uganda
Police force: diaria prevista con riferimento alla repubblica democratica del congo;

214
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220