Page 216 - Rassegna 2-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

g) nell’ambito della missione eUtm somalia, per il personale impiegato presso l’Head
Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;
h) nell’ambito della missione eUnaVfor med operazione soPHia:
1) per il personale impiegato a Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-
Bruxelles;
2) per il personale impiegato a tunisi: diaria prevista con riferimento alla repubblica
tunisina.
4. al personale impiegato nelle missioni active endeavour, eUnaVfor med opera-
zione soPHia e atalanta e nelle attività di cui all’articolo 4, commi 7 e 10, il compenso
forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in dero-
ga, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all’articolo
10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. al personale di cui all’articolo 1791,
commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all’articolo
9, comma 4, del decreto del Presidente della repubblica n. 171 del 2007.
5. il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspetta-
tiva per riduzione quadri ai sensi degli articoli 906 o 2209-septies del codice dell’ordi-
namento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previo consenso,
può essere trattenuto in servizio fino al termine del previsto periodo di impiego nella
missione e comunque non oltre sei mesi. il trattenimento è disposto con il decreto di
cui all’articolo 986, comma 3, lettera a) del medesimo codice.

art. 6. - disposizioni in materia penale

1. al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, non-
ché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo
4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle
missioni delle nazioni Unite denominate United nations military observer Group in
india and Pakistan (UnmoGiP), United nations truce supervision organization in
middle east (Untso), United nations mission for the referendum in Western sahara
(minUrso) e nella missione multinazionale denominata multinational force and
observers in egitto (mfo), nonché nelle missioni interim air Policing della nato.
3. all’articolo 10 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti
dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di
assise di roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.»;
b) al comma 2:
1) la parola «se» è sostituita dalle seguenti: «in tutti gli altri casi, se»;

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