Page 217 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE
2) le parole «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis».
4. le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente
all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
art. 7. - disposizioni in materia contabile
1. alle missioni internazionali delle forze armate, compresa l’arma dei carabinieri, e
del corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni
in materia contabile previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di con-
tinuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro
dell’economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone
l’anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli arti-
coli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 11, comma 1.
3. al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l’articolo 538, è inserito il seguente:
«art. 538-bis (contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali).
- 1. al fine di garantire, senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun
anno, i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazio-
ne e proroga delle missioni internazionali delle forze armate, il ministero della difesa è
autorizzato ad avviare, nell’anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamen-
to dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che può
procedere all’approvazione dei contratti e all’impegno delle relative spese solo al
momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finan-
ziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni
internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.».
4. fino all’emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di
pace e alla relativa assegnazione di risorse, il ministero della difesa è autorizzato, in
ciascun esercizio, a sostenere spese mensili, incluse spese di personale, determinate
in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle medesime missioni. a tale
scopo, su richiesta del citato ministero, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria, da
estinguere entro trenta giorni dall’assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui
all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Capo II - Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di rico-
struzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
art. 8. - cooperazione allo sviluppo
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa
di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui all’articolo 18, comma 2, let-
tera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125, per iniziative di cooperazione volte a miglio-
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