Page 222 - Rassegna 2-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

Visto il proprio decreto 28 aprile 1998, recante “requisiti psicofisici minimi per il rilascio
ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per
uso difesa personale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del perso-
nale dirigente e direttivo della Polizia di stato, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge
31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 55-bis che pre-
vede l’emanazione di un regolamento del ministro dell’interno con cui sono stabiliti i
requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale diri-
gente e direttivo della Polizia di stato;
Visto il decreto del ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente il
“regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia
di finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;
Visto il decreto del ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il
“regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui
devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale
della Polizia di stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”;
Visto il decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma del-
l’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, e in particolare gli articoli 579, 582 e
587;
Visto il decreto del ministro della difesa 4 giugno 2014, recante “approvazione della
direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono
causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
Visto il decreto del comandante generale della Guardia di finanza n. 416631 del 15
dicembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente direttive tecniche
da adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.m. n. 155/2000;
Vista la nota del ministero dell’interno del 23 dicembre 2014 con cui si richiede di sem-
plificare il procedimento amministrativo di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione al porto
di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale in favore del per-
sonale appartenente alle forze di polizia di cui all’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, con particolare riferimento alle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici;
considerato che l’ordinamento prevede per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui
citato art. 16 della legge n. 121/1981, requisiti psico-fisici minimi superiori rispetto a
quelli previsti dal proprio decreto 28 aprile 1998;
ritenuto, pertanto, di modificare il proprio decreto 28 aprile 1998 prevedendo che l’ido-
neità psico-fisica per il rilascio del porto d’armi in favore degli appartenenti alle forze
di polizia sia assorbita dall’essere in servizio, dimostrandola attraverso l’esibizione di
un attestato che certifichi tale condizione;
acquisito il parere favorevole del consiglio superiore di sanità, reso della seduta del
13 ottobre 2015;
sentita la conferenza permanente per i rapporti tra stato, regioni e Province autonome
di trento e Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016 (rep. atti n. 49/csr del 24 marzo
2016);

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