Page 223 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE
decreta:
art. 1
1. al decreto del ministro della salute 28 aprile 1998, dopo l’art. 4 è aggiunto il seguen-
te:
“art. 4-bis.
1. il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli
appartenenti alle forze di polizia, di cui all’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla
base di un’apposita attestazione di servizio rilasciata dall’amministrazione di apparte-
nenza da cui risulti, tra l’altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche
temporaneo, dell’arma in dotazione individuale.”
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