Page 224 - Rassegna 2-2016
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GAZZETTA UFFICIALE
Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116
modiFiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di licenziamento disciPlinare
(Gazzetta Ufficiale - serie Generale - n.149 del 28 GiUGno 2016)
art. 1. - modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a. dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. costituisce falsa attestazione della
presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalen-
dosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministra-
zione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario
di lavoro dello stesso.
della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o
omissiva la condotta fraudolenta»;
b. dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. nel caso di cui al comma 1, lettera
a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero
mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze,
determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto
salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative
e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. la
sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o,
ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4,
con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal
momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. la violazione di tale
termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’inefficacia della
sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa
sia imputabile.
3-ter. con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis
si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell’addebito e alla convo-
cazione del dipendente dinanzi all’Ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4. il dipen-
dente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quin-
dici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’as-
sociazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. fino alla data
dell’audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di
grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del ter-
mine per l’esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. il dif-
ferimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel
corso del procedimento. l’Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla
ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito. la violazione dei
suddetti termini, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia impu-
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