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GAZZETTA UFFICIALE
rare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione
civile in favore di afghanistan, Burkina faso, etiopia, repubblica centrafricana, iraq,
libia, mali, niger, myanmar, Pakistan, Palestina, siria, somalia, sudan, sud sudan,
Yemen e, in relazione all’assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per
contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.
2. il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure
volte ad agevolare l’intervento di organizzazioni non governative che intendano opera-
re per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le orga-
nizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.
3. Gli interventi di cui ai comma 1 e 2 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle diret-
tive e dei principi di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. le relative infor-
mazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa
di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanita-
rio, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
art. 9. - sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle orga-
nizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per sostenere i processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, è
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e a integra-
zione degli stanziamenti per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa
di euro 6.000.000, di cui euro 3.000.000 per interventi in africa settentrionale, medio
oriente e afghanistan ed euro 3.000.000 per iniziative in africa sub-sahariana e in
america latina e caraibica.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa
di euro 2.100.000 per la partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle
nazioni Unite e della nato, al tribunale speciale per il libano e all’Unione per il
mediterraneo.
3. nel quadro dell’impegno finanziario della comunità internazionale per l’afghanistan,
è autorizzata, per l’anno 2016, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro
delle intese internazionali, l’erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a soste-
gno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro
11.700.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative Pesc-Psdc,
dell’osce e di altre organizzazioni internazionali, alla fondazione segretariato
Permanente dell’iniziativa adriatico ionica, all’european institute of peace, nonché al
fondo fiduciario ince istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di
euro 5.500.000 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela
dei cittadini e degli interessi italiani all’estero, di cui non oltre 200.000 euro ad integra-
zione degli stanziamenti di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
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