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-  La Convenzione del 1951 ed il Protocollo del 1967 relativi  allo Status dei  Rifugiati  sono le

                     convenzioni internazionali fondamentali in materia di protezione dei rifugiati, in quanto
                     prevedono specifici diritti per i richiedenti asilo e i rifugiati. L’Art. 1 della Convenzione

                     per  i  rifugiati  comprende  nel  termine  “rifugiato”  chiunque si trovi  al di fuori del

                     proprio Paese di residenza abituale (nel caso degli apolidi), che abbia fondato  timore di

                     essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
                     determinato gruppo sociale o opinione politica e non può beneficiare, o non vuole

                     avvalersi, di quel Paese né vuole tornarci.

            (8)  I principali strumenti di soft lati delle Nazioni Unite inerenti all’attività di polizia

                  Oltre ai già citati trattati internazionali, ci sono anche molti strumenti di soft law, adottati
            dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che stabiliscono principi chiari nello specifico

            settore del  lavoro delle  Forze di Polizia. Come tali, anche  se non costituiscono obbligazioni

            giuridicamente  vincolanti  per  gli  Stati  della  comunità internazionale  essi  hanno una  forza
            morale e politica e possono essere considerati come una guida per i sistemi nazionali.

                  - quelli che stabiliscono principi generali devono essere rispettati dagli appartenenti alle

            Forze dell’Ordine, nell’esercizio delle loro funzioni:

                  ⋅  i principi di base  per  l’uso  della forza e delle armi da fuoco  da parte delle Forze

                     dell’Ordine, adottata dall’ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del
                     crimine e il trattamento dei criminali, tenutosi a l’Avana (Cuba) nel 1990;


                  ⋅  il Codice di condotta per le Forze dell’Ordine, adottato dall’Assemblea Generale delle
                     Nazioni Unite nel 1979;

                  - quelli che contengono gli standards da rispettare quando si ha a che fare con persone

            private della propria libertà e che promuovono l’uso di misure non detentive:

                  ⋅  i Principi sull’efficace accertamento e  documentazione  della  tortura e  degli altri
                     trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottati dall’Assemblea generale delle

                     Nazioni Unite nel 2000;

                  ⋅  i Principi Base per il Trattamento  dei  Prigionieri, adottati  dall’Assemblea Generale

                     delle Nazioni Unite nel 1990;

                  ⋅  le norme base delle Nazioni unite per le misure cautelari non detentive (Regole di Tokyo)

                     adottate dall’Assemblea Generali delle Nazioni Unite nel 1990;
                  ⋅  le Norme delle Nazioni Unite per la Protezione dei Fanciulli privati della libertà, adottate

                     dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1990;



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