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-  considerare la proibizione della tortura come fattore assoluto in  modo che, anche in

                     caso di guerra, instabilità politica  interna o di  qualsiasi altra  emergenza pubblica, non
                     possa essere  praticata e  gli ordini superiori  non possano  essere invocati come

                     giustificazione (Articolo 2);

                  -  vietare la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, richiedendo agli Stati

                     membri  di  adottare  misure  per  la  prevenzione  e  considerare,  sia  il  tentativo  che  la
                     commissione di tali pratiche, come reati previsti dall’ordinamento giuridico interno;

                  -  vietare la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, richiedendo visti dai

                     propri codici penali (Articolo 4);

                  -  attuare il principio  di non-respingimento,  in  modo  che  gli  Stati  appartenenti  alla
                     Convenzione non pratichino l’espulsione o l’estradizione di una persona verso un altro

                     Stato in  cui vi siano fondati  motivi  di ritenere che questa sarebbe vittima di  tortura

                     (Articolo 3);
                  Il divieto di tortura e degli altri trattamenti inumani o degradanti nonché il principio di non-

            respingimento, sono considerati norme imperative del diritto internazionale (jus cogens) in quanto

            così fondamentali da non poter essere derogate da norme consuetudinarie o da trattati, ma solo

            da una nuova norma imperativa del diritto internazionale.

            (6)  Convenzione Internazionale per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
                  (International Convention on the Elimination of all  Forms  of Racial Discrimination  -

            ICERD) . Obiettivo dell’ICERD è la lotta ad ogni forma di discriminazione basata su razza,
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            colore, provenienza, origine  nazionale o  etnica e garantire che tutti  gli Stati Membri
            condannino ed eliminino tali pratiche  e adottino misure atte a garantire ad ogni individuo il

            godimento o l’esercizio in condizioni di parità di elementari diritti civili, politici, economici,

            sociali e culturali.

            (7)  Altre importanti convenzioni internazionali adottate nel quadro delle Nazioni Unite
                  -  Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio

                     È stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 ed è entrata in

                     vigore  tre  anni dopo. Gli Stati aderenti alla  Convenzione  hanno  confermato che il

                     genocidio - commesso sia in tempo di pace sia in tempo di guerra - è un crimine ai sensi
                     del diritto  internazionale e che sono tenuti a prevenire la  consumazione  nonché a

                     punirne i colpevoli (Art. 1).




            25   È stata adottata dall’Assemblea Generale delle nazioni Unite nel 1965 ed il trattato è divenuto esecutivo.

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