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- considerare la proibizione della tortura come fattore assoluto in modo che, anche in
caso di guerra, instabilità politica interna o di qualsiasi altra emergenza pubblica, non
possa essere praticata e gli ordini superiori non possano essere invocati come
giustificazione (Articolo 2);
- vietare la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, richiedendo agli Stati
membri di adottare misure per la prevenzione e considerare, sia il tentativo che la
commissione di tali pratiche, come reati previsti dall’ordinamento giuridico interno;
- vietare la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, richiedendo visti dai
propri codici penali (Articolo 4);
- attuare il principio di non-respingimento, in modo che gli Stati appartenenti alla
Convenzione non pratichino l’espulsione o l’estradizione di una persona verso un altro
Stato in cui vi siano fondati motivi di ritenere che questa sarebbe vittima di tortura
(Articolo 3);
Il divieto di tortura e degli altri trattamenti inumani o degradanti nonché il principio di non-
respingimento, sono considerati norme imperative del diritto internazionale (jus cogens) in quanto
così fondamentali da non poter essere derogate da norme consuetudinarie o da trattati, ma solo
da una nuova norma imperativa del diritto internazionale.
(6) Convenzione Internazionale per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
(International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination -
ICERD) . Obiettivo dell’ICERD è la lotta ad ogni forma di discriminazione basata su razza,
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colore, provenienza, origine nazionale o etnica e garantire che tutti gli Stati Membri
condannino ed eliminino tali pratiche e adottino misure atte a garantire ad ogni individuo il
godimento o l’esercizio in condizioni di parità di elementari diritti civili, politici, economici,
sociali e culturali.
(7) Altre importanti convenzioni internazionali adottate nel quadro delle Nazioni Unite
- Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio
È stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 ed è entrata in
vigore tre anni dopo. Gli Stati aderenti alla Convenzione hanno confermato che il
genocidio - commesso sia in tempo di pace sia in tempo di guerra - è un crimine ai sensi
del diritto internazionale e che sono tenuti a prevenire la consumazione nonché a
punirne i colpevoli (Art. 1).
25 È stata adottata dall’Assemblea Generale delle nazioni Unite nel 1965 ed il trattato è divenuto esecutivo.
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