Page 68 - Notiziario 2019-3
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CRONACHE DI IERI












            Anche il becchino fu assolto». Ma dalla sentenza
            emessa il 20 gennaio dal Pretore di Graglia,
            individuato dalla Procura del Re di Biella quale
            organo competente a giudicare per la norma
            penale violata e dalla quale aveva ricevuto gli
            atti, si comprende che i fatti si svolsero diver-
            samente, ovvero senza la platealità dell’intervento
            dei militari della Benemerita, e si ha testimo-
            nianza dell’assoluta differente conclusione del
            procedimento  a  carico  del  capocomico  e  del
            becchino, i quali nelle udienze, assistiti dai ri-
            spettivi difensori De Stefanis e Strona, si accu-
            seranno invece reciprocamente dell’induzione
            alla  commissione  del  reato.  Il  Maia  riferì  di
            aver avuto pressante richiesta dal Buonvino di
            procurargli  i  teschi,  mentre  quest’ultimo,  re-
            spingendo le accuse, aveva dichiarato di aver
            ricevuto l’offerta “dell’affare” spontaneamente
            dal Maia.
            In  ogni  caso  l’Autorità  giudiziaria  acclarò  la
            colpevolezza dei due imputati in ordine ai reati
            loro ascritti, Adolfo Maia responsabile del reato
            di vilipendio di cadavere e Antonio Buonvino
            di complicità in quanto «il Maia non avrebbe
            tolti quei teschi dal luogo ove si trovavano, se non
            fossero  serviti  agli  scopi  del  Buonvino  e  questi,
            non avrebbe potuto avere i teschi necessari per la
            rappresentazione dell’Amleto, altro che dal becchino.    STRALCIO  DELLA  SENTENZA  DEL  PRETORE  DI  GRAGLIA
            – e continuava poi il Pretore – Eguale deve essere adunque  (ARCHIVIO DI STATO DI BIELLA, PRETURA DI GRAGLIA, MAZZO 33,
                                                                     SENTENZE  PENALI,  ANNO  1911  -  AUT.  N.  “ASBI  156/2019”
            la pena, tanto per il Maia, che per il Buonvino, pena che, se-
                                                                     MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI)
            condo giustizia, si ritiene potersi tenere nella misura di un
            mese  di  reclusione  e  di  trecento  lire  di  multa.  Ambedue  decreto del 27 marzo 1911, n. 229, in occasione del cin-
            devono esser condannati al pagamento delle spese processuali,  quantenario dell’Unità d’Italia. Mentre però, in attesa
            compresa  la  tassa  di  sentenza.  In  quanto  al  Buonvino,  della norma il capocomico aveva comunque potuto be-
            possiamo  sospendere  per  cinque  anni  l’esecuzione  della  neficiare della sospensione condizionale della pena, per
            condanna, essendo giovane incensurato e, fino ad oggi, di  il  povero  becchino  già  pregiudicato,  l’indulto  arrivò
            buona condotta».                                        troppo  tardi,  come  una  beffa,  quando  l’uomo  aveva
            Entrambi i condannati beneficiarono qualche mese più    finito  di  scontare  per  intero  la  sua  pena  detentiva,
            tardi  di  un  ampio  provvedimento  di  amnistia  e  di  proprio  nel  carcere  mandamentale  di  Graglia.  Unica
            indulto che il re Vittorio Emanuele III concesse con    consolazione il condono delle 300 lire di multa con de-




            68 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 3 ANNO IV
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