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CRONACHE DI IERI
Anche il becchino fu assolto». Ma dalla sentenza
emessa il 20 gennaio dal Pretore di Graglia,
individuato dalla Procura del Re di Biella quale
organo competente a giudicare per la norma
penale violata e dalla quale aveva ricevuto gli
atti, si comprende che i fatti si svolsero diver-
samente, ovvero senza la platealità dell’intervento
dei militari della Benemerita, e si ha testimo-
nianza dell’assoluta differente conclusione del
procedimento a carico del capocomico e del
becchino, i quali nelle udienze, assistiti dai ri-
spettivi difensori De Stefanis e Strona, si accu-
seranno invece reciprocamente dell’induzione
alla commissione del reato. Il Maia riferì di
aver avuto pressante richiesta dal Buonvino di
procurargli i teschi, mentre quest’ultimo, re-
spingendo le accuse, aveva dichiarato di aver
ricevuto l’offerta “dell’affare” spontaneamente
dal Maia.
In ogni caso l’Autorità giudiziaria acclarò la
colpevolezza dei due imputati in ordine ai reati
loro ascritti, Adolfo Maia responsabile del reato
di vilipendio di cadavere e Antonio Buonvino
di complicità in quanto «il Maia non avrebbe
tolti quei teschi dal luogo ove si trovavano, se non
fossero serviti agli scopi del Buonvino e questi,
non avrebbe potuto avere i teschi necessari per la
rappresentazione dell’Amleto, altro che dal becchino. STRALCIO DELLA SENTENZA DEL PRETORE DI GRAGLIA
– e continuava poi il Pretore – Eguale deve essere adunque (ARCHIVIO DI STATO DI BIELLA, PRETURA DI GRAGLIA, MAZZO 33,
SENTENZE PENALI, ANNO 1911 - AUT. N. “ASBI 156/2019”
la pena, tanto per il Maia, che per il Buonvino, pena che, se-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI)
condo giustizia, si ritiene potersi tenere nella misura di un
mese di reclusione e di trecento lire di multa. Ambedue decreto del 27 marzo 1911, n. 229, in occasione del cin-
devono esser condannati al pagamento delle spese processuali, quantenario dell’Unità d’Italia. Mentre però, in attesa
compresa la tassa di sentenza. In quanto al Buonvino, della norma il capocomico aveva comunque potuto be-
possiamo sospendere per cinque anni l’esecuzione della neficiare della sospensione condizionale della pena, per
condanna, essendo giovane incensurato e, fino ad oggi, di il povero becchino già pregiudicato, l’indulto arrivò
buona condotta». troppo tardi, come una beffa, quando l’uomo aveva
Entrambi i condannati beneficiarono qualche mese più finito di scontare per intero la sua pena detentiva,
tardi di un ampio provvedimento di amnistia e di proprio nel carcere mandamentale di Graglia. Unica
indulto che il re Vittorio Emanuele III concesse con consolazione il condono delle 300 lire di multa con de-
68 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 3 ANNO IV