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PAGINE DI STORIA






                                                                                           NORME PER L’IMPIEGO
                                                                                              DEI BATTAGLIONI
                                                                                         Nello  stesso  opuscolo  relativo
                                                                                         al decreto, furono inserite le nor-
                                                                                         me per l’impiego dei battaglioni,
                                                                                         che ribadivano in sostanza quelle
                                                                                         contenute nella proposta iniziale.
                                                                                         Questi  Reparti  «sono  costituiti
                                                                                         essenzialmente allo scopo di dare
                                                                                         all’Autorità Politica Centrale una
                                                                                         forza considerevole per fronteggiare
                                                                                         gravi  ed  improvvise  situazioni
                                                                                         dell’ordine pubblico. Essi pertanto
                                                                                         sono indipendenti da qualsiasi in-
                                                                                         gerenza delle Autorità Pubbliche
                                                                                         aventi  giurisdizione  nelle  città
                                                                                         sedi  dei  battaglioni  stessi.  Nella
                                                                                         giurisdizione  di  ciascun  Gruppo
                                                                                         di legioni però - quando non siano
                                                                                         impiegati  dall’Autorità  politica
                                                                                         centrale - possono essere utilizzati
                                                                                         dai Comandi stessi di Gruppo per
                                                                                         rinforzi  richiesti  dalle  Autorità
                                                                    IL BERRETTO          politiche delle provincie comprese
                                                                    IN DOTAZIONE         in quel territorio. Le Autorità po-
                                                                    AI CARABINIERI
                                                                    DEI BATTAGLIONI MOBILI  litiche  che  ricevono  in  rinforzo
                                                                                         nella loro Provincia militari dei
            La  struttura  dei  battaglioni  era  confermata  (art.  5),  detti reparti devono curare che siano trattenuti il tempo
            come risulta dalla tabella di formazione, su 4 compagnie,  strettamente  necessario  per  far  fronte  alle  eccezionali
            delle quali tre a piedi ed una ciclisti, nonché su una o  ragioni di ordine pubblico che hanno provocato l’invio di
            due sezioni mitragliatrici. Avevano due sezioni mitra-  detti rinforzi, provvedendo senz’altro per il rientro non
            gliatrici  i  Battaglioni  mobili:  Torino  1°,  Milano  1°,  appena cessate dette ragioni eccezionali. Per nessun motivo
            Firenze, Roma 1°, 2° e 3° e Palermo. L’ articolo 6 con-  i militari dei battaglioni mobili potranno essere comandati
            fermava  l’impiego  dei  militari  dei  battaglioni  solo  in  isolatamente od in pochi presso le stazioni, tenendo ben
            reparti  organici  al  comando  dei  rispettivi  ufficiali  e  presente  che  i  distaccamenti  di  tali  militari  dovranno
            graduati, con l’osservanza degli articoli 55 e 56 del Re-  sempre essere costituiti da reparti organici di forza non
            golamento organico per l’Arma. Per i servizi fuori del  mai inferiore ad una squadra (12 uomini) al comando
            presidio,  era  ribadita  la  previa  richiesta  dell’Autorità  dei rispettivi ufficiali e graduati». Al lettore più attento
            politica  al  comando  della  legione  interessata  che  si  non sarà sfuggito come, a fronte di una diversità del
            sarebbe rivolta al gruppo di legioni dal quale i battaglioni  numero  dei  battaglioni  esposto  in  successione  (16
            dipendevano. Le norme particolari per l’esecuzione del  battaglioni,  poi  18  con  programma  di  25),  gli  atti
            servizio,  per  l’ammissione,  l’impiego  e  la  dipendenza  sembrano avere carattere dispositivo. Si tratta eviden-
            erano lasciate alle determinazioni del Comando Generale  temente  di  una  serie  di  studi,  proposte  e  soluzioni
            dell’Arma (art. 7).                                     provvisorie  variamente  espresse  nella  dialettica  tra



            24 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 2 ANNO III
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