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importanti che essi fossero chiamati ad espletare - d’ordine Il 2 maggio 1920 il
di autorità superiori - relative al loro ufficio, potranno
valersi dell’opera di uno degli ufficiali inferiori del battaglione Ministro della Guerra
in sede.» Di particolare rilievo infine, con la stessa
circolare, si riaffermò la necessità di ottenere nei
battaglioni una disciplina basata non «su viete forme di decretò la
eccessivo rigore, ma deve essere fatta di persuasione e di
esempio (...) una disciplina che abbia le sue basi sulla costituzione di 18
persuasione dei singoli elementi (...) e si fondi sulla mutua
spontanea cooperazione di ogni sottoposto all’opera del suo
comandante». battaglioni mobili
ISTITUZIONE DEI BATTAGLIONI MOBILI autonomi di
Poco meno di un anno dopo le varie proposte e decisioni
appena enunciate, il R.D. n. 1802 del 2 ottobre 1919
sanzionò una situazione di fatto, nel quadro di un ampio Carabinieri Reali per
riordinamento di tutta l’Arma, stabilendone prerogative
e dipendenze (art. 1). concorrere con le
L’articolo 3 stabilì «Con disposizione del Ministero
dell’Interno saranno stabiliti i centri nei quali il servizio di legioni territoriali nei
polizia giudiziaria ed investigativo sarà affidato esclusiva-
mente al Corpo degli agenti investigativi. I servizi inerenti
alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica saranno servizi di ordine
esplicati dall’Arma dei CC. RR. in concorso al Corpo della
Regia Guardia secondo le disposizioni del Ministero del- pubblico e di
l’Interno ed in base alle richieste delle autorità politiche». Fu
ancora previsto (art. 7) che «saranno costituiti Battaglioni
Mobili Carabinieri (senza indicarne il numero né la di- pubblica sicurezza
slocazione), per concorrere alla tutela dell’ordine pubblico
rinviando, per la loro formazione e per la loro dislocazione,
ad un successivo Decreto del Ministro della Guerra, di Nitti «ritengo si debba per ora soprassedere alla progettata
concerto col Ministero dell’Interno.» costituzione dei battaglioni mobili (...).»
Nel febbraio 1920 però il Presidente del Consiglio Alle osservazioni appena citate il Comando Generale
Nitti, esaminando lo schema di un decreto predisposto ed il Ministero della Guerra rappresentarono che il
dal Ministero della Guerra e dal Comando Generale R.D. 2 ottobre 1919, n. 1802 - concordato col Ministero
dell’Arma per la formazione dei battaglioni mobili, ma- dell’Interno, come di consueto - aveva già sanzionato
nifestò qualche perplessità in merito: «Devo al riguardo (art. 7) la costituzione di battaglioni mobili, rinviando a
rilevare che detti battaglioni avrebbero dovuto istituirsi successive coordinazioni, la loro formazione e dislocazione.
soltanto quando i nuovi arruolamenti avessero dato all’Arma Occorreva inoltre tenere conto della situazione di fatto
la sua piena efficienza ed essere formati con elementi tratti determinatasi «fin dall’inizio del secondo semestre dello
dagli arruolamenti stessi»; invece «essi verrebbero ora scorso anno (in cui) si era provveduto alla costituzione di
costituiti con i militari attualmente in servizio e che già ri- 13 battaglioni mobili (...) senza alcun depauperamento
sultano insufficienti alle normali distribuzioni nelle singole della forza delle stazioni Carabinieri Reali, essendo stati
sedi. (...) Per tali considerazioni» concludeva il Presidente essi formati con elementi dell’Arma resisi disponibili in
NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 2 ANNO III 21