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ALMANACCO
1817
REGOLAMENTO
PER LE GUARDIE D’ONORE
(1°dicembre)
Il 1° dicembre 1817 veniva emanato un “Regolamento per le Guardie d’onore, i saluti
colle artiglierie, gli Ajutanti di campo e le ordinanze”. Diverse norme avevano riguardo
all’impiego dei Carabinieri Reali, andando ad integrare i regolamenti dell’ottobre e del
novembre 1816 che avevano disciplinato compiutamente il servizio d’istituto. Nella
parte riservata alle ordinanze in tempo di guerra, il regolamento per le guardie d’onore
stabiliva che i Carabinieri avrebbero dovuto fornire al sovrano un ufficiale subalterno
d’ordinanza con un carabiniere e ciò senza tener conto del servizio di sicurezza già
attribuito all’Arma ai quartieri generali. Analogamente, al generale comandante in capo
dell’Armata veniva assegnato un sottotenente o luogotenente con un carabiniere a
cavallo. I capitani generali e i generali comandanti le divisioni di fanteria e di cavalleria,
i luogotenenti generali e il quartier mastro generale avevano diritto all’assegnazione di
un carabiniere a cavallo d’ordinanza.
A partire da tale data, dunque, è documentata la presenza di ufficiali e militari dei
Carabinieri in seno agli stati maggiori dei comandi superiori dell’Armata Sarda, presenza
che sarà disciplinata, di lì a qualche anno, con la piena assegnazione ad essi delle
funzioni di polizia militare. Flavio Carbone
92 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 6 ANNO II