Page 26 - Maltrattamenti
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nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza

            detentiva, salvo che risulti anche nella ipotesi di cui all'articolo 299 c.p.p., il pericolo concreto

            di un danno per l'autore del reato.



            CONGEDO INDENNIZZATO PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - ART. 24

            - D. LGS 15 GIUGNO 2015 N. 80


            Il presente decreto prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le
            lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di


            protezione relativi alla violenza di genere (debitamente certificati dai servizi sociali, dai

            centri antiviolenza o dalle case rifugio), possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per

            un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività

            lavorativa) nell’arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione

            certificato.

            Per  le  giornate  di  congedo  utilizzate  per  svolgere  i  percorsi  di  protezione  è  corrisposta

            un’indennità  giornaliera  pari  al  100%  dell’ultima  retribuzione.  Le  lavoratrici  possono


            presentare  la  domanda  di  congedo  indennizzato  online  all'INPS  attraverso  il  servizio

            dedicato, oppure tramite call center 803164 (da rete fissa) o 06164164 (da rete mobile).
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