Page 26 - Maltrattamenti
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nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza
detentiva, salvo che risulti anche nella ipotesi di cui all'articolo 299 c.p.p., il pericolo concreto
di un danno per l'autore del reato.
CONGEDO INDENNIZZATO PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - ART. 24
- D. LGS 15 GIUGNO 2015 N. 80
Il presente decreto prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le
lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere (debitamente certificati dai servizi sociali, dai
centri antiviolenza o dalle case rifugio), possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per
un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività
lavorativa) nell’arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato.
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta
un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. Le lavoratrici possono
presentare la domanda di congedo indennizzato online all'INPS attraverso il servizio
dedicato, oppure tramite call center 803164 (da rete fissa) o 06164164 (da rete mobile).