Page 25 - Maltrattamenti
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b)  alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni

                    di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;

                c)  alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

                d)  alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;


                e)  alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del

                    procedimento;

                f)   alle eventuali misure di protezione che possono esse disposte in suo favore;

                g)  ai  diritti  riconosciuti  dalla  legge  nel  caso  in  cui  risieda  in  uno  Stato  membro

                    dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

                h)  alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

                i)  alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

                j)   alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al

                    procedimento penale;


                k)  alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

                l)  alla  possibilità  che  il  procedimento  sia  definito  con  remissione  di  querela  di  cui

                    all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

                m)  alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di

                    sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la

                    causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

                n)  alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza

                    e alle case rifugio.


            ART.      90-TER      C.P.P.     COMUNICAZIONI             DELL'EVASIONE           E    DELLA


            SCARCERAZIONE

            Fermo quanto previsto dall'articolo 299 c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con

            violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia

            richiesta,  con  l'ausilio  della  polizia  giudiziaria,  i  provvedimenti  di  scarcerazione  e  di

            cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le

            stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato,
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