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Dall’età dell’oro nero all’età del sole


                  L’attestato di qualificazione energetica. Il decreto 311 sostituisce, in via
               transitoria fino all’emanazione delle linee guida nazionali, l’attestato
               di certificazione energetica degli edifici con l’attestato di qualificazio-
               ne energetica degli edifici o con altra procedura equivalente stabilita
               dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ot-
               tobre 2005.
                  L’attestato di qualificazione energetica ha sostanzialmente gli stessi
               contenuti e lo stesso scopo dell’attestato di certificazione energetica.
               Bisogna precisare che la normativa non da indicazioni circa il momento
               in cui debba essere prodotto l’attestato di certificazione energetica (o
               l’attestato di qualificazione energetica); risulta comunque chiaro che es-
               so sia indispensabile per:
                  • la dichiarazione di fine lavori;
                  • la cessione del fabbricato o di porzione di esso;
                  • la locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari;
                  • l’accesso a incentivi ed agevolazioni fiscali finalizzati al migliora-
                     mento delle prestazioni energetiche;
                  • la redazione o il rinnovo di un contratto relativo alla gestione de-
                     gli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici.


                  Quando è obbligatoria la certificazione energetica dell’edificio. La certificazio-
               ne energetica dell’edificio (o in via transitoria l’attestato di qualificazio-
               ne energetica) è obbligatoria nel caso di cessione dell’immobile a titolo
               oneroso (vendita) o in caso di locazione.
               • Vendita. Se il venditore non produce la certificazione energetica del-
                  l’edificio (in originale o copia autentica), il contratto può essere con-
                  siderato nullo e la nullità può essere fatta valere esclusivamente dal
                  compratore (art. 15 comma 8). Pertanto il notaio, in assenza di certi-
                  ficazione non può stipulare il contratto in quanto l’atto è viziato da
                  nullità. Il costruttore deve rilasciare la certificazione energetica nel
                  momento in cui consegna l’immobile.
               • Locazione. Il certificato energetico deve essere messo a disposizione
                  del conduttore o essere consegnato dal proprietario in copia dichia-
                  rata conforme all’originale, pena la nullità del contratto che può es-
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                  sere fatta valere esclusivamente dal conduttore dell’immobile.
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