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Caccia di selezione in Italia e gestione della fauna selvatica nei parchi nazionali


            del Corpo forestale dello Stato aveva richiesto, per la via gerarchica, un
            parere all’Ufficio legislativo del ministero. Per motivi di servizio la pra-
            tica era finita sulla mia scrivania ed io, nel formulare il parere per conto
            dell’Ufficio, avevo risposto pressappoco così.
               I Coordinamenti territoriali per l’ambiente del Corpo forestale dello
            Stato (C.T.A.) - previsti presso ciascun parco nazionale dalla legge n.
            394/1991 ed istituiti con d.P.C.M. 26 giugno 1997 - dipendono funzio-
            nalmente dall’Ente parco ai fini:
               a) della sorveglianza e custodia del patrimonio naturale ubicato al-
                  l’interno dell’area protetta;
               b) della vigilanza sul rispetto del piano e del regolamento del parco;
               c) dell’espletamento delle attività tecniche connesse alla conserva-
                  zione e valorizzazione del patrimonio naturale, quali i censimen-
                  ti, gli abbattimenti selettivi, gli studi naturalistici, i progetti scien-
                  tifici e le attività didattiche.
               In via di principio, ne discende che, in virtù della suindicata dipen-
            denza funzionale, ogni direttiva dell’Ente parco legittimamente data,
            deve essere assicurata, nell’ambito della propria autonomia organizzati-
            va, dal competente Coordinamento territoriale della Forestale.
               Ciò premesso, è vero che ai sensi dell’articolo 21 della legge n.
            157/1992 l’uso di trappole, reti, lacci e altri congegni similari per la cat-
            tura della fauna selvatica è espressamente vietato nell’esercizio venato-
            rio. Tale divieto posto all’interno della disciplina legislativa sulla caccia,
            tuttavia, non sembra sussistere anche per i prelievi selettivi previsti dal
            piano di gestione faunistica dell’area naturale protetta legittimamente
            deliberato dall’Ente parco.
               Infatti, i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi, necessari per
            ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente parco sono espressa-
            mente previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali pro-
            tette. Prelievi e abbattimenti che, in ogni caso, devono avvenire per ini-
            ziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente parco ed
            essere attuati dal personale dell’Ente medesimo o da persone all’uopo       6
            espressamente autorizzate dall’Ente parco stesso.                           n.
               Il sistema del trappolamento costituisce, da un punto di vista scienti-  -  II
            fico, la forma migliore e meno cruenta per il prelievo e/o per l’abbatti-
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