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Caccia di selezione in Italia e gestione della fauna selvatica nei parchi nazionali


                  Le ipotesi di reato contestate nelle denunce erano state le seguenti:
                  a) disastro ambientale ai sensi dell’articolo 434 del codice penale;
                  b) maltrattamento di animali di cui all’articolo 727 del codice penale;
                  c) commercio di sostanze alimentari nocive, ai sensi dell’articolo
                     444 del codice penale;
                  d) abuso di ufficio, ai sensi dell’articolo 323 del codice penale;
                  e) produzione, detenzione ed uso di trappole in area naturale protet-
                     ta di cui all’articolo 21 della legge  n. 157/1992;
                  f) concorso di persone nel reato, ai sensi dell’articolo 110 del codi-
                     ce penale.
                  Poi, tutte le Procure della Repubblica aventi giurisdizione territoriale
               ricadente nell’area naturale protetta, avevano opportunamente archivia-
               to il caso e i rispettivi giudici per le indagini preliminari avevano pro-
               sciolto tutti gli indagati.
                  Anche per il 2006, e nonostante il rischio di nuove denunce penali
               (peraltro, preannunciate ai diretti interessati), l’Ente parco aveva delibe-
               rato le azioni di contenimento degli ungulati con un nuovo piano di ge-
               stione faunistica, approvato dal ministero dell’Ambiente e della tutela
               del territorio, che prevedeva il prelievo dei capi in esubero mediante il
               consueto trappolamento anziché tramite la caccia di selezione, molto
               invocata dalle locali associazioni venatorie.
                  La situazione che si è allora prospettata per i forestali in servizio in
               quel parco nazionale è stata doppiamente perniciosa. Ossia, dovevano
               decidere tra:
                  a) eseguire le direttive impartite dall’Ente parco, ottemperando alle
                     disposizioni di cui alla legge quadro sulle aree naturali protette (la
                     n. 349/1991) che prevede la dipendenza funzionale del personale
                     forestale dall’Ente parco medesimo, ma al contempo rischiare di
                     ricevere una nuova informazione di garanzia per violazione del-
                     l’articolo 21 della legge n. 157/1992 in materia di caccia;
                  b) non eseguire le disposizioni impartite dall’Ente parco, ottempe-
                     rando alla legge sulla caccia (la n. 157/1992), ma al contempo in-
                     correre nel reato di omissione degli atti del proprio ufficio di cui
                     all’articolo 328 del codice penale.
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                  Nel dubbio sul da farsi, quello scrupoloso Comandante territoriale
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