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Caccia di selezione in Italia e gestione della fauna selvatica nei parchi nazionali
di trappolamento adottati dagli Enti parco nazionali ai soli fini selettivi.
Infine, le attività di cattura finalizzate alla selezione e attuate median-
te il sistema del trappolamento:
a) sono in sintonia con le linee guida sulla gestione faunistica del
cinghiale nelle aree protette pubblicate dall’Istituto Nazionale per
la Fauna Selvatica, il quale, ai sensi dell’articolo 7 della legge
n.152/1992, rappresenta l’organo scientifico ufficiale dello Stato
sulla materia in esame;
b) rientrano tra le prerogative istituzionali di ciascun Ente parco na-
zionale;
c) incontrano il parere favorevole del ministero dell’Ambiente e del-
la tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura.
Conseguentemente, l’Ufficio legislativo aveva ritenuto che, ai sensi
dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 394/1991, il personale foresta-
le dislocato presso il Comando territoriale per l’ambiente potesse legit-
timamente procedere alla cattura e all’abbattimento selettivo tramite
l’uso di trappole o chiusini nei limiti e secondo i criteri, le modalità, i
tempi, le quantità e le tipologie previste nel Piano di gestione del cin-
ghiale, deliberato dall’Ente parco nazionale.
Questa tesi trova supporto anche in alcune importanti sentenze
emanate a vario titolo dall’autorità giudiziaria.
Tra tutte, si rammenta la recente sentenza n. 3180/2004 della Terza
Sezione del T.A.R. Toscana, che ha argomentato l’illegittimità del me-
todo della braccata (squadre di cacciatori con impiego di armi e cani se-
gugi) all’interno di un Parco nazionale con la seguente motivazione:
Dall’analisi della disciplina giuridica si ricava che la regola generale è
il divieto di caccia nei parchi nazionali e che l’eccezione o la deroga a ta-
le divieto è circondata da particolari cautele che investono direttamente
l’organo di vertice e cioè il Consiglio direttivo dell’Ente parco, il quale
è tenuto a deliberare sia sul regolamento (articolo 11, comma 6, della
legge quadro sulle aree protette) sia sul piano per il parco (articolo 12,
comma 3, della legge quadro sulle aree protette) e a rispettare determi- 6
nati criteri per consentire prelievi e abbattimenti selettivi di animali al- n.
l’interno dell’area protetta. - II
Il medesimo divieto di caccia nei parchi nazionali è ribadito dalla leg-
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