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Caccia di selezione in Italia e gestione della fauna selvatica nei parchi nazionali


            di trappolamento adottati dagli Enti parco nazionali ai soli fini selettivi.
               Infine, le attività di cattura finalizzate alla selezione e attuate median-
            te il sistema del trappolamento:
               a) sono in sintonia con le linee guida sulla gestione faunistica del
                  cinghiale nelle aree protette pubblicate dall’Istituto Nazionale per
                  la Fauna Selvatica, il quale, ai sensi dell’articolo 7 della legge
                  n.152/1992, rappresenta l’organo scientifico ufficiale dello Stato
                  sulla materia in esame;
               b) rientrano tra le prerogative istituzionali di ciascun Ente parco na-
                  zionale;
               c) incontrano il parere favorevole del ministero dell’Ambiente e del-
                  la tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura.
               Conseguentemente, l’Ufficio legislativo aveva ritenuto che, ai sensi
            dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 394/1991, il personale foresta-
            le dislocato presso il Comando territoriale per l’ambiente potesse legit-
            timamente procedere alla cattura e all’abbattimento selettivo tramite
            l’uso di trappole o chiusini nei limiti e secondo i criteri, le modalità, i
            tempi, le quantità e le tipologie previste nel Piano di gestione del cin-
            ghiale, deliberato dall’Ente parco nazionale.
               Questa tesi trova supporto anche in alcune importanti sentenze
            emanate a vario titolo dall’autorità giudiziaria.
               Tra tutte, si rammenta la recente sentenza n. 3180/2004 della Terza
            Sezione del T.A.R. Toscana, che ha argomentato l’illegittimità del me-
            todo della braccata (squadre di cacciatori con impiego di armi e cani se-
            gugi) all’interno di un Parco nazionale con la seguente motivazione:
               Dall’analisi della disciplina giuridica si ricava che la regola generale è
            il divieto di caccia nei parchi nazionali e che l’eccezione o la deroga a ta-
            le divieto è circondata da particolari cautele che investono direttamente
            l’organo di vertice  e cioè il Consiglio direttivo dell’Ente parco, il quale
            è tenuto a deliberare sia sul regolamento (articolo 11, comma 6, della
            legge quadro sulle aree protette) sia sul piano per il parco (articolo 12,
            comma 3, della legge quadro sulle aree protette) e a rispettare determi-    6
            nati criteri per consentire prelievi e abbattimenti selettivi di animali al-  n.
            l’interno dell’area protetta.                                               -  II
               Il medesimo divieto di caccia nei parchi nazionali è ribadito dalla leg-
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