Page 65 - silvaeanno02n05-010-010-editoriale-pagg.006.qxp
P. 65
Più risorse al Corpo forestale dello Stato nella lotta agli incendi
ma di difesa e di contrasto agli incendi boschivi, ha introdotto un’impor-
FOCUS tante modifica al codice penale, inserendo in un nuovo articolo, il 423-
bis, il reato di incendio boschivo, punibile con la reclusione fino a dieci
anni. Il provvedimento legislativo, in tal modo, attribuisce valore giuridi-
co al bene bosco e lo considera un valore “costituzionalmente” da pro-
teggere, inserendolo nello scrigno dei valori che la società deve tutelare,
punendo severamente chi si rende responsabile di incendi dolosi, ma an-
che colposi.
Nel codice vigente il delitto in esame è compreso tra quelli contro
l’incolumità pubblica, espressione che, secondo la giurisprudenza e la
dottrina dominanti, va riferita non soltanto alla vita e all’incolumità fisi-
ca delle persone, ma anche alle situazioni di pericolo, cioè alla probabi-
lità di danno degli individui.
Il fatto che oggetto della tutela sia non solo il patrimonio, ma l’inco-
lumità pubblica, comporta che, nel caso di incendio, si debba aver ri-
guardo non solo dell’entità del danno materiale ma anche della situazio-
ne di pericolo determinata.
Il reato di incendio è un reato subdolo perché compiuto in un lasso
di tempo assai breve e, spesso, con un atto apparentemente innocuo: a
volte basta un semplice fiammifero a determinare conseguenze deva-
stanti e prolungate nel tempo.
La vastità del fenomeno preoccupa più le Amministrazioni deputate
al contrasto che la collettività, la quale, spesso, vede nella figura del pi-
romane il responsabile di tale scempio, ma crescendo cultura e attenzio-
ne il termine di responsabilità coincide sempre più con quello corretto
di “incendiario”.
Gli analisti del fenomeno sostengono che sono numerose le circo-
stanze e i contesti sociali che generano particolari figure di incendiari: fe-
nomeni di rappresaglia criminale per faide in alcune zone locali, incendi
innescati da pericolosissimi fenomeni di natura economica e occupazio-
nale, ramificazioni illecite di fenomeni collegati al pascolo ed altro.
Ogni zona già percorsa dal fuoco ovvero a rischio incendio ha una
sua storia, una sua causa e una sua finalità. Ogni area ha i suoi problemi
e i suoi incendiari specifici i quali agiscono per finalità che per gli orga-
Anno
ni investigativi dovrebbero risultare ben chiare o munite di un buon
II
-
n.
5
68 SILVÆ