Page 65 - silvaeanno02n05-010-010-editoriale-pagg.006.qxp
P. 65

Più risorse al Corpo forestale dello Stato nella lotta agli incendi


               ma di difesa e di contrasto agli incendi boschivi, ha introdotto un’impor-

         FOCUS  tante modifica al codice penale, inserendo in un nuovo articolo, il 423-
               bis, il reato di incendio boschivo, punibile con la reclusione fino a dieci
               anni. Il provvedimento legislativo, in tal modo, attribuisce valore giuridi-
               co al bene bosco e lo considera un valore “costituzionalmente” da pro-
               teggere, inserendolo nello scrigno dei valori che la società deve tutelare,
               punendo severamente chi si rende responsabile di incendi dolosi, ma an-
               che colposi.
                  Nel codice vigente il delitto in esame è compreso tra quelli contro
               l’incolumità pubblica, espressione che, secondo la giurisprudenza e la
               dottrina dominanti, va riferita non soltanto alla vita e all’incolumità fisi-
               ca delle persone, ma anche alle situazioni di pericolo, cioè alla probabi-
               lità di danno degli individui.
                  Il fatto che oggetto della tutela sia non solo il patrimonio, ma l’inco-
               lumità pubblica, comporta che, nel caso di incendio, si debba aver ri-
               guardo non solo dell’entità del danno materiale ma anche della situazio-
               ne di pericolo determinata.
                  Il reato di incendio è un reato subdolo perché compiuto in un lasso
               di tempo assai breve e, spesso, con un atto apparentemente innocuo: a
               volte basta un semplice fiammifero a determinare conseguenze deva-
               stanti e prolungate nel tempo.
                  La vastità del fenomeno preoccupa più le Amministrazioni deputate
               al contrasto che la collettività, la quale, spesso, vede nella figura del pi-
               romane il responsabile di tale scempio, ma crescendo cultura e attenzio-
               ne il termine di responsabilità coincide sempre più con quello corretto
               di “incendiario”.
                  Gli analisti del fenomeno sostengono che sono numerose le circo-
               stanze e i contesti sociali che generano particolari figure di incendiari: fe-
               nomeni di rappresaglia criminale per faide in alcune zone locali, incendi
               innescati da pericolosissimi fenomeni di natura economica e occupazio-
               nale, ramificazioni illecite di fenomeni collegati al pascolo ed altro.
                  Ogni zona già percorsa dal fuoco ovvero a rischio incendio ha una
               sua storia, una sua causa e una sua finalità. Ogni area ha i suoi problemi
               e i suoi incendiari specifici i quali agiscono per finalità che per gli orga-
          Anno
               ni investigativi dovrebbero risultare ben chiare o munite di un buon
          II
          -
          n.
          5
          68 SILVÆ
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70