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Quesiti pratici ed operativi a proposito di rifiuti liquidi e scarico nel nuovo Testo Unico ambientale
Come è evidente, rispetto al 1999, il Legislatore del nuovo D.Lvo
152/2006 ha provveduto alla soppressione di due elementi:
1) un elemento “gestionale”: la c.d. convogliabilità diretta
2) un elemento fisico: lo stato del refluo.
Tale diversità ha indotto molti a ritenere che si sia ritornati all’istitu-
to giurisprudenziale dello “scarico indiretto” come enucleato sotto la
vigenza della ormai antica “legge Merli” (319/1976). La necessità di ca-
pire esattamente quale sia lo “scarico” appare determinante in ragione
del fatto che la disciplina sui rifiuti non si applica agli “scarichi idrici”; es-
sa, invece, si applica ai “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue” (articolo 185,
comma 1, lett. b), D.Lvo 152/2006). Il reperimento di tale puntuale li-
nea di discrimine è determinante al fine di comprendere quali siano i
regimi amministrativi e sanzionatori applicabili (quelli previsti dalla par-
te terza, sulla tutela delle acque o dalla parte quarta, sulla gestione dei ri-
fiuti, D.Lvo 152/2006).
Mentre ieri era semplicissimo comprendere il confine tra acqua
di scarico e rifiuti allo stato liquido, oggi questa indagine appare
di più difficile conduzione?
Nella nuova definizione di “scarico”, come si è visto, non c’è più al-
cun riferimento alla stato fisico di quanto viene immesso in un corpo
recettore. Si tratta, tuttavia, come in precedenza, di “acque reflue” cioè
di un qualcosa connotato fisicamente dal requisito della “liquidità”, in-
tesa come un particolare stato di aggregazione della materia, caratteriz-
zato dal fatto che un corpo che si trova in tale stato ha un volume ben
determinato e pressoché invariabile qualunque sia la pressione cui esso
è sottoposto, ma non ha una forma propria, assume perciò quella del
contenitore che lo contiene. Il punto nodale di partenza risiede, dun-
que, nell’invio ad un corpo recettore di un’acqua reflua, cioè di cosa li-
quida nel senso più sopra chiarito che, come tale, è diversa da una cosa
solida. È evidente, dunque, che non c’era più bisogno di usare la locu-
zione “liquida, semiliquida o comunque convogliabile”, riferita all’ac- 5
qua reflua. Infatti, tale locuzione rappresentava un anomalo compro- n.
messo lessicale di dottrine e giurisprudenze pregresse per arrivare a di- - II
stinguere puramente e semplicemente le cose solide da quelle liquide.
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SILVÆ 295

