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Quesiti pratici ed operativi a proposito di rifiuti liquidi e scarico nel nuovo Testo Unico ambientale
canti del nuovo testo che, pertanto, non può che essere salutato con fa-
vore. Nell’effettuare ad oggi la trasposizione di questa antica, ma non
superata, sentenza si evince il principio per il quale la distinzione tra sca-
rico e rifiuto non riposa sulla composizione della sostanza liquida (o se-
miliquida o comunque convogliabile), bensì sulla natura dell’attività in
concreto esercitata.
Peraltro, occorre sottolineare che (a livello pratico ed oggettivo), il
c.d. “scarico indiretto” è costruzione virtuale e non realistica perché co-
munque tale tipologia di “scarico” dovrebbe comunque sempre transi-
tare attraverso una fase intermedia di “stallo” dove il liquido viene con-
servato per essere poi prelevato da un qualunque mezzo che lo andreb-
be a “scaricare”, in azione differita, verso il c.d. “corpo recettore”.
Si è già più sopra espresso il concetto secondo il quale tale vasca o
impiantistica diversa non sia ufficialmente qualificabile come corpo ri-
cettore e dunque dentro tale entità non si può avere uno scarico, ma un
riversamento che “costringe” il liquido a restare rifiuto.
In conclusione, i liquami residuali da aziende e da case in cam-
pagna che viaggiano su autospurgo a quale disciplina sono sog-
getti?
Alla normativa, alle regole ed alle sanzioni della normativa sui rifiu-
ti. In questo caso, liquidi. Disciplina che è identica in tutto e per tutto a
quella dei rifiuti solidi. Perché “roba che viaggia, non scarica”…
Anno
II
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n.
5
300 SILVÆ

