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Quesiti pratici ed operativi a proposito di rifiuti liquidi e scarico nel nuovo Testo Unico ambientale


                  Quindi, non solo la disciplina non è cambiata, ma anzi è più chiara
               perché eliminando un inciso “improprio” il Legislatore ha eliminato
               ogni dubbio.
                  Analogamente l’eliminazione dell’inciso “tramite condotta” appare non
               inutile per i seguenti motivi:
               • è dovuta intervenire ripetutamente la Corte di Cassazione per chiari-
               re i maliziosi equivoci interpretativi che volevano ricollegare al concet-
               to (malamente espresso) di condotta soltanto una “tubatura” in senso
               formale, talché tutte le altre forme di immissione (soprattutto da un in-
               sediamento industriale verso i corpi recettori “ufficiali”) sarebbero sta-
               te di fatto senza qualificazione giuridica e senza sanzione perché, para-
               dossalmente, da un lato non potevano essere nella previgente disciplina
               uno “scarico” perché era assente la pretesa “condotta/tubatura” e dal-
               l’altro, giocando sull’equivoco del “diretto/indiretto” non erano nean-
               che considerati rifiuti liquidi. Il che creava un’altalena interpretativa a li-
               vello sanzionatorio, tesa ad eludere contemporaneamente sia la norma-
               tiva sulle acque sia la normativa sui rifiuti. La Cassazione, si diceva, è
               dovuta intervenire, dunque, per chiarire che nel concetto di “condotta”
               non rientrava solo una tubatura in senso stretto ma qualsiasi forma at-
               traverso la quale le  acque reflue venivano indirizzate verso un corpo re-
               cettore (si veda, in tal senso, per tutte Cass. Pen. Sez. III, 1774 del 16
               febbraio 2000, imp. Scaramozza) con la quale la Corte stabilisce che il
               D.Lvo 152/1999 non imponeva “la presenza di una tubazione che reca-
               piti lo scarico, in quanto è sufficiente una condotta, cioè qualsiasi siste-
               ma con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue”
               verso il corpo recettore. Cioè quello che era necessario era lo strumen-
               to che consentisse il convogliamento;
               • dunque, oggi, cancellando questo inutile inciso si rende più lineare la
               dinamica giuridica di tale definizione di “scarico” che non può condur-
               re ad altri ulteriori equivoci giacché oggi è pacifico che il refluo (dome-
               stico o produttivo) per essere “scarico” deve andare nel corpo recetto-
               re in modo diretto con un sistema qualsivoglia di convogliamento.
               Laddove il refluo sia condotto verso il corpo recettore (che si ricorda è
               dato da “acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria”) da un soggetto di-
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               verso dal produttore o dal produttore medesimo (es. tramite un camion
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