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Quesiti pratici ed operativi a proposito di rifiuti liquidi e scarico nel nuovo Testo Unico ambientale
Quindi, non solo la disciplina non è cambiata, ma anzi è più chiara
perché eliminando un inciso “improprio” il Legislatore ha eliminato
ogni dubbio.
Analogamente l’eliminazione dell’inciso “tramite condotta” appare non
inutile per i seguenti motivi:
• è dovuta intervenire ripetutamente la Corte di Cassazione per chiari-
re i maliziosi equivoci interpretativi che volevano ricollegare al concet-
to (malamente espresso) di condotta soltanto una “tubatura” in senso
formale, talché tutte le altre forme di immissione (soprattutto da un in-
sediamento industriale verso i corpi recettori “ufficiali”) sarebbero sta-
te di fatto senza qualificazione giuridica e senza sanzione perché, para-
dossalmente, da un lato non potevano essere nella previgente disciplina
uno “scarico” perché era assente la pretesa “condotta/tubatura” e dal-
l’altro, giocando sull’equivoco del “diretto/indiretto” non erano nean-
che considerati rifiuti liquidi. Il che creava un’altalena interpretativa a li-
vello sanzionatorio, tesa ad eludere contemporaneamente sia la norma-
tiva sulle acque sia la normativa sui rifiuti. La Cassazione, si diceva, è
dovuta intervenire, dunque, per chiarire che nel concetto di “condotta”
non rientrava solo una tubatura in senso stretto ma qualsiasi forma at-
traverso la quale le acque reflue venivano indirizzate verso un corpo re-
cettore (si veda, in tal senso, per tutte Cass. Pen. Sez. III, 1774 del 16
febbraio 2000, imp. Scaramozza) con la quale la Corte stabilisce che il
D.Lvo 152/1999 non imponeva “la presenza di una tubazione che reca-
piti lo scarico, in quanto è sufficiente una condotta, cioè qualsiasi siste-
ma con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue”
verso il corpo recettore. Cioè quello che era necessario era lo strumen-
to che consentisse il convogliamento;
• dunque, oggi, cancellando questo inutile inciso si rende più lineare la
dinamica giuridica di tale definizione di “scarico” che non può condur-
re ad altri ulteriori equivoci giacché oggi è pacifico che il refluo (dome-
stico o produttivo) per essere “scarico” deve andare nel corpo recetto-
re in modo diretto con un sistema qualsivoglia di convogliamento.
Laddove il refluo sia condotto verso il corpo recettore (che si ricorda è
dato da “acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria”) da un soggetto di-
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verso dal produttore o dal produttore medesimo (es. tramite un camion
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