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Quesiti pratici ed operativi a proposito di rifiuti liquidi e scarico nel nuovo Testo Unico ambientale
che certamente non è un elemento convogliante) o il produttore mede-
simo eviti l’accesso diretto del refluo al corpo recettore (mediante una
vasca o una fossa Himoff), il refluo è rifiuto.
Quindi, era ed è “scarico” solo il refluo immediatamente riferibi-
le al produttore che si adopera per accedere in modo immediato
al corpo ricettore?
Sì! L’accesso da esso operato direttamente al corpo recettore è ulte-
riore condizione per integrare gli estremi dello scarico; in caso contra-
rio (immissione in vasca, conferimento ad autotrasporto) è rifiuto allo
stato liquido. Resta assodato che l’acqua reflua è come il rifiuto, nel sen-
so che è qualcosa che decade da un ciclo produttivo o domestico, però
in modo definitivo ed irreversibile; è ovvio che laddove il refluo venga
messo a dimora in una vasca che costituisce parte integrante del ciclo
produttivo per essere nell’ambito del medesimo ciclo riutilizzata, tale
giacenza non integra gli estremi di deposito temporaneo poiché essa è
riferita ad un qualcosa che continua ad essere utilizzato all’interno del
ciclo medesimo. Si pensi alle vasche che contengono le c.d. “acque di
raffreddamento”. Il discrimine dunque risiede nel contatto tra il refluo
e l’ambiente esterno all’insediamento produttivo. Nell’ambito della di-
sciplina a tutela delle matrici ambientali, giova immaginare l’impianto
produttivo come una monade a senso unico, dalla quale nulla esce, a
meno di apposita autorizzazione.
L’eliminazione dell’inciso “comunque convogliabili” (riferito alle ac-
que reflue) è conseguenza logica ed inevitabile della soppressione della
“condotta”, per converso laddove fosse stata conservata avrebbe inge-
nerato una definizione assolutamente non gestibile né interpretabile,
come tale illogica e censurabile sotto il profilo costituzionale.
Dunque, non si è affatto tornati allo “scarico indiretto”?
Assolutamente no! Siamo in assoluto disaccordo con quanti sosten-
gono, a tutt’oggi, che la nuova disciplina di cui al D.Lvo 152/2006 ab- 5
bia ripristinato lo “scarico indiretto”, facendo regredire cioè la storia n.
giuridica alla “legge Merli” (319/1976). Anzi, il confine “acque di scari- - II
co / rifiuti allo stato liquido” rappresenta uno dei (pochi) punti qualifi-
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