Page 282 - SilvaeAnno02n04-005-Editoriale-pagg.006.qxp
P. 282

Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


            tiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento
            verso illeciti di diversa tipologia nel campo ambientale.
               Tale concetto è autorevolmente ripreso e ribadito dalla Suprema
            Corte (Cass. pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872 - Pres. Gambino,
            Est. Postiglione) la quale sancisce espressamente che «i reati in materia
            ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza di-
            stinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fat-
            to esistono delle specializzazioni». La Suprema Corte, per ovviare a rea-
            listiche problematiche derivanti da una mancata qualificazione profes-
            sionale su specifici e particolari punti tecnici da parte della P.G. in gene-
            rale, aggiunge che «naturalmente la P.G. potrà avvalersi di “persone ido-
            nee” nella qualità di “ausiliari” e l’accertamento tecnico che ne conse-
            gue deve considerarsi atto della stessa P.G.». Questo, dunque, è un prin-
            cipio basilare che riguarda i rapporti tra polizia giudiziaria e reati in ge-
            nerale. E legittima - se ce ne fosse bisogno - la competenza (doverosa)
            del C.F.S. su tutti i reati ambientali.


            Terzo dubbio: perché allora alcune leggi ambientali citano espressamente per i con-
            trolli solo alcuni organi di polizia specifici? Queste citazioni determinano una com-
            petenza esclusiva di questi organi rispetto a quella materia?
               Questo è un grande equivoco di lettura ed interpretativo. Va infatti
            preso atto che alcune leggi e/o regolamenti ambientali prevedono che
            alcune attività di vigilanza o di investigazione vengano svolte da alcuni
            organi di polizia specificamente indicati; ma tali previsioni devono esse-
            re considerate espressioni di principi politici generali perché non esone-
            rano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in
            quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato).
            Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inoppor-
            tune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese mono-
            competenze), non costituiscono deroga al principio-base in base al qua-
            le tutta la P.G. è sempre e comunque competente per tutti i reati am-
            bientali, ovunque commessi.                                                  4
               Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del  n.
            ruolo di organi di polizia specifici su certi temi e settori che tendono a   -  II
            proporre il ruolo preminente e per certi versi significativamente visibi-
                                                                                         Anno

                                                                        SILVÆ         283
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287