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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


               importanza. Ed il pozzetto di ispezione costituisce chiave di lettura ba-
               silare in tutto questo contesto.
                  Infatti, il prelievo non deve essere eseguito nell’ambito del corpo ri-
               cettore ma prima che il liquame raggiunga il medesimo. Non va misura-
               to il danno sul corpo ricettore stesso, bensì la quantità e qualità degli
               elementi contenuti nello scarico in relazione alle modalità tecniche pre-
               viste nelle tabelle della norma stessa.


               Quali organi sono competenti per i prelievi? Soltanto il personale
               tecnico delle ARPA o anche il C.F.S.?
                  Quali sono gli organi che possono eseguire i prelievi di campioni al-
               l’interno dell’azienda? In ordine a tale punto, va in primo luogo ricorda-
               to (sussistendo ancora taluni contrari avvisi) che la giurisprudenza della
               Cassazione da tempo ha stabilito che tutti gli organi di polizia giudizia-
               ria, e non solo il personale delle strutture sanitarie, possono eseguire i
               prelievi: «Con riferimento alle competenze per il controllo tecnico, l’ar-
               ticolo 15, sesto e settimo comma, della legge 319/76 prevede funzioni
               tecniche di vigilanza e controllo dei laboratori provinciali di igiene e pro-
               filassi in attesa della costituzione di presidi e servizi multizonali di cui al-
               l’art. 21 legge 833/78 (legge sanitaria). Il testo di legge non specifica che
               si tratta di una competenza “esclusiva” dei predetti organismi, sicché è
               da ritenere legittimo il campionamento eseguito da soggetti diversi (per-
               sonale delle USL addetto all’igiene ambientale, nucleo specializzato dei
               Carabinieri NAS, Nucleo Ecologico dei Carabinieri-NOE, vigili urbani,
               Corpo provinciale di vigilanza dell’inquinamento idrico, ecc...) salva la
               facoltà del giudice di valutarne l’attendibilità, tenendo conto delle moda-
               lità utilizzate nel prelievo nel caso concreto» (Cass. pen. Sez. III -
               27/9/91 - n. 1872 - Rel. Postiglione - Pres. Gambino); e si precisa nella
               sentenza che «...non può sorprendere che Carabinieri, Polizia di Stato,
               Guardia di Finanza, Corpi Forestali, Vigili Urbani possano procedere,
               ove si evidenzia una necessità, ad operazioni di campionamento di ac-
               que, rimanendo le operazioni di analisi affidate agli organi tecnici com-
               petenti. Naturalmente la polizia giudiziaria potrà avvalersi di “persone
               idonee” nella qualità di “ausiliari” e l’accertamento tecnico che ne con-
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               segue deve considerarsi atto della stessa polizia giudiziaria. (...)».
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