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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento
Naturalmente nulla è mutato in ordine a tale principio dopo l’entra-
ta in vigore delle attuali leggi ambientali.
L’orientamento della Cassazione non va sottovalutato giacché stabi-
lisce che ogni organo di P.G. può eseguire detti prelievi; ove il persona-
le non sia professionalmente idoneo e/o non disponga delle attrezzatu-
re necessarie, può ricorrere ad un ausiliario (art. 348/4° comma C.P.P.)
nominato tra soggetti dotati di specifiche competenze tecniche nel set-
tore per la fase materiale delle operazioni.
Si apre dunque il delicato e prioritario campo verso l’enorme poten-
zialità operativa di tutta la P.G. nel settore.
Questo principio comporta alcune conseguenze pratiche di indub-
bio interesse operativo generale. Se, infatti, è logico che nei casi ordina-
ri i prelievi è bene che vengano eseguiti dal personale specializzato del-
le ARPA, non vi è dubbio che in casi particolari di necessità ed urgenza
anche il personale non specializzato del Corpo Forestale dello Stato
può comunque eseguire un prelievo che - a fini puramente procedurali
e salva la validità scientifica - è utilizzabile ai fini processuali penali.
Quindi, in ipotesi, di fronte ad una flagranza di reato per sversamen-
to improvviso e momentaneo, ed in condizioni tali da far apparire im-
possibile l’intervento immediato di un esperto ARPA, è logico - e se-
condo noi doveroso - che in ogni caso intanto il C.F.S. intervenuto
provveda ad assicurare la fonte di prova mediante un campione realiz-
zato in loco. Altrimenti sarebbe impossibile, ad esempio, assicurare al
sistema probatorio penale sversamenti istantanei improvvisi, riversa-
menti notturni o in aree isolate, in giornate festive o in alto mare o in
zone impervie o comunque lontane a livello temporale e/o topografico
da una pronta reperibilità ARPA. Questo tipo di prelievo in flagranza
segue le regole dettate per ogni assicurazione di fonte di prova in tale
condizioni e dunque prescinde dai sistemi e dalle metodiche stabilite a
livello puramente amministrativo dal decreto 152/99 per i controlli ri-
tuali. Sempre in tali casi urgenti, come conferma il TAR Umbria con la
sentenza n. 67 del 12 febbraio 2004 citata, «(…) il prelievo ed il campio- 4
namento possono avvenire anche in assenza della parte interessata, al n.
fine di conseguire un risultato certamente attendibile (…)». - II
Naturalmente se il prelievo è stato del tutto inattendibile a livello
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