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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


               Naturalmente nulla è mutato in ordine a tale principio dopo l’entra-
            ta in vigore delle attuali leggi ambientali.
               L’orientamento della Cassazione non va sottovalutato giacché stabi-
            lisce che ogni organo di P.G. può eseguire detti prelievi; ove il persona-
            le non sia professionalmente idoneo e/o non disponga delle attrezzatu-
            re necessarie, può ricorrere ad un ausiliario (art. 348/4° comma C.P.P.)
            nominato tra soggetti dotati di specifiche competenze tecniche nel set-
            tore per la fase materiale delle operazioni.
               Si apre dunque il delicato e prioritario campo verso l’enorme poten-
            zialità operativa di tutta la P.G. nel settore.
               Questo principio comporta alcune conseguenze pratiche di indub-
            bio interesse operativo generale. Se, infatti, è logico che nei casi ordina-
            ri i prelievi è bene che vengano eseguiti dal personale specializzato del-
            le ARPA, non vi è dubbio che in casi particolari di necessità ed urgenza
            anche il personale non specializzato del Corpo Forestale dello Stato
            può comunque eseguire un prelievo che - a fini puramente procedurali
            e salva la validità scientifica - è utilizzabile ai fini processuali penali.
               Quindi, in ipotesi, di fronte ad una flagranza di reato per sversamen-
            to improvviso e momentaneo, ed in condizioni tali da far apparire im-
            possibile l’intervento immediato di un esperto ARPA, è logico - e se-
            condo noi doveroso - che in ogni caso intanto il C.F.S. intervenuto
            provveda ad assicurare la fonte di prova mediante un campione realiz-
            zato in loco. Altrimenti sarebbe impossibile, ad esempio, assicurare al
            sistema probatorio penale sversamenti istantanei improvvisi, riversa-
            menti notturni o in aree isolate, in giornate festive o in alto mare o in
            zone impervie o comunque lontane a livello temporale e/o topografico
            da una pronta reperibilità ARPA. Questo tipo di prelievo in flagranza
            segue le regole dettate per ogni assicurazione di fonte di prova in tale
            condizioni e dunque prescinde dai sistemi e dalle metodiche stabilite a
            livello puramente amministrativo dal decreto 152/99 per i controlli ri-
            tuali. Sempre in tali casi urgenti, come conferma il TAR Umbria con la
            sentenza n. 67 del 12 febbraio 2004 citata, «(…) il prelievo ed il campio-   4
            namento possono avvenire anche in assenza della parte interessata, al        n.
            fine di conseguire un risultato certamente attendibile (…)».                 -  II
               Naturalmente se il prelievo è stato del tutto inattendibile a livello
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