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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


               campo dei rifiuti e delle acque. In quest’ultimo caso, a volte con varia-
               bili di eccessi di zelo o - al contrario - di carenza operativa e nel primo
               caso con il rischio di eccessi emotivi di contestazione che a volte hanno
               anche prodotto spiacevoli conseguenze in sede penale per eccessi di ri-
               mostranze.
                  Cerchiamo dunque - per quanto ci è possibile - di fare un po’ di chia-
               rezza generale in questo controverso campo operativo e di principio.


               Primo dubbio: i controlli in materia di rifiuti ed acque devono essere eseguiti solo da
               organi amministrativi (ARPA, uffici tecnici delle Province ecc…) o possono essere
               eseguiti anche dal Corpo Forestale dello Stato e da altri organi di polizia statale (e
               locale)?
                  La risposta è chiara e netta: tutti i controlli, amministrativi e penali,
               in questi campi sono senza ombra di dubbio di competenza obbligato-
               ria non solo degli organi amministrativi ma anche del C.F.S. e delle altre
               forze di polizia statali e locali. Per i motivi di procedura sopra esposti.


               Secondo dubbio: esiste una competenza selettiva in materia di controlli ambientali in
               base alla quale alcuni organi di polizia statale e locale possono eseguire tali verifiche
               ed altre no?
                  Assolutamente no. I reati in materia ambientale - come da anni non
               ci stanchiamo mai di ripetere - sono, al pari di tutti gli altri reati ineren-
               ti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudizia-
               ria. Non esiste, in altre parole, alcuna competenza selettiva specifica che
               determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi
               reati o addirittura verso alcuni di questi reati.
                  La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun
               organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per al-
               cuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nes-
               sun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente
               dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).
                  Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcu-
               ni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare ver-
               so determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi orga-
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               ni dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto at-
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