Page 283 - SilvaeAnno02n04-005-Editoriale-pagg.006.qxp
P. 283

Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento


               le degli stessi organi in quel determinato settore anche come punto di
               riferimento primario per le altre istituzioni ed i cittadini. Ma nulla di più.
               E tali leggi di settore non possono certo derogare ai principi generali di
               base del codice di procedura penale!
                  Va dunque ribadito il concetto che il C.F.S. e tutti gli organi di P.G.,
               su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in
               ordine ad un reato ambientale. E non possono rifiutare il loro operato
               (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex
               art. 328 C.P.). È del tutto illegale ed omissiva la circostanza in base alla
               quale qualora un privato si rivolga ad un organo di P.G. statale o locale
               per segnalare un reato ambientale, tale organo rifiuti l’intervento soste-
               nendo che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un
               organo specializzato.
                  Il fondamento di quanto asserito lo troviamo nell’art. 55 c.p.p. il qua-
               le specificando che «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziati-
               va, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguen-
               ze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicura-
               re le fonti di prova (...)» non distingue poi affatto competenze selettive
               per genere di reati ma crea un connubio generale polizia giudiziaria (ge-
               nerica) - reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto che
               (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati ecc... con un
               inciso di esclusione dei reati in materia ambientale che dovrebbero con-
               siderarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudiziaria.
                  Né sussiste la possibilità che leggi speciali in campo ambientale pos-
               sono demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni ter-
               ritori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri or-
               gani. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali
               del codice di procedura penale.
                  Consegue - dunque - che tutto il discorso che andremo a sviluppare
               in questo intervento interessa potenzialmente non qualche organo spe-
               cifico di P.G. ma anche il C.F.S. nella sua intera operatività.


               I controlli in materia di gestione di rifiuti: competenza
               trasversale per il C.F.S.
          Anno
                  Sulla base di quanto sopra esposto, appare dunque evidente che i
          II
          -
          n.
          4
         284 SILVÆ
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288