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Il controllo in azienda ed i prelievi in caso di inquinamento
scientifico, il dato verrà dedotto successivamente e le relative analisi evi-
denzieranno la inutilizzabilità del reperto o comunque in sede di verifi-
ca giurisdizionale potrà essere eccepita ogni eventuale forma di inutiliz-
zabilità per motivi sostanziali (ma non formali e procedurali).
Quali sono gli aspetti formali per i prelievi ed analisi che deve
seguire il personale C.F.S.? Quali sono le garanzie difensive che
devono essere rispettate?
In sede di realizzazione dei prelievi e delle analisi, si registrano spes-
so confusioni interpretative ed applicative sulle prassi da seguire e le re-
gole formali da rispettare. In particolare aree di confusione di lettura si
registrano spesso relativamente ai principi connessi all’avviso e preavvi-
so, alle garanzie difensive e agli atti amministrativi, al titolare dello sca-
rico “indagato”.
In primo luogo va evidenziato che il prelievo è un atto amministra-
tivo, assistito dalla presunzione di legittimità e di conformità alla legge.
Salvo il caso che venga eseguito nel contesto di un procedimento pe-
nale, entro il quale deve seguire gli schemi dettati dal codice d proce-
dura penale.
Dunque per i campionamenti ed analisi effettuati dalla P.A. di sua
iniziativa (come pure da un organo di PG come il Corpo Forestale del-
lo Stato in via preventiva amministrativa sempre di sua iniziativa), non
c’è alcun obbligo di preavvisare per il campionamento. Né vi è alcun
obbligo di garantire la possibilità di revisione (peraltro non prevista a li-
vello normativo) per cui non vi è alcun obbligo di seguire le procedure
(divisione dei campioni in tre aliquote, ecc.) previste da altre normative
per altri settori. Basta dunque una sola aliquota prelevata in modo ritua-
le e sigillata in loco. È invece necessario, a pena di nullità, una volta ef-
fettuato il prelievo, avvisare il privato dell’inizio delle analisi onde con-
sentirgli di intervenire anche con l’ausilio di un consulente tecnico.
Il problema venne affrontato nel 1983 (ovviamente, con riferimento
alla legge Merli) dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n.
248 del 28 luglio, precisava che «se è logico che l’Autorità
Amministrativa, cui compete il diritto di effettuare i campionamenti
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delle acque, non abbia l’obbligo di preavvisare il titolare dello scarico
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