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Il sistema delle aree protette per la conservazione della biodiversità


               vazione della fauna e della flora, alla salvaguardia delle formazioni geolo-
               giche ed alla promozione di turismo ed attività economiche indotte.
                  I parchi naturali regionali introducono, di contro, nuove dinamiche
               nella pianificazione territoriale elevando i “piani del parco” ad un ruolo
               egemone e sovraordinato rispetto ad altri strumenti di programmazio-
               ne degli Enti territoriali interessati (Spagnoletti, 1990).
                  Tanto più che la disciplina giuridica del patrimonio naturalistico nel
               nostro Paese è stata largamente influenzata dalle classificazioni e termi-
               nologie delle scienze naturalistiche che sono state trasfuse nell’ordina-
               mento senza la previsione di un disegno unificante (Lettera, 1990).
               Aggiungasi, infine, che le precedenti classificazioni denotavano una sta-
               ticità concettuale e applicativa riferita alla valutazione monotematica
               degli ecosistemi di cui si ignorava la complessità relazionale e intera-
               gente con i vari fattori territoriali-ambientali (Cavalli, 1992).
                  La legge quadro n. 394/1991 è intervenuta pertanto per disciplinare si-
               stematicamente una materia che ormai si sviluppava su percorsi differen-
               ziati ed autonomi, contraddistinti da un disordine legislativo e funzionale
               in ordine sia ai contenuti che ai metodi di tutela dell’ambiente naturale.
                  Tuttavia è da notare che il legislatore avrebbe potuto operare una
               classificazione sistematica del genere aree protette con una maggiore
               determinatezza e profondità definitoria, giacché gli elementi di diffe-
               renziazione concettuale tra le varie specie elencate nell’art. 2 (parchi na-
               zionali, riserve naturali e parchi naturali regionali) appaiono, a tratti, in-
               distinti e sfuocati per una sorta di sovrapposizione tematica della relati-
               va declaratoria.
                  In proposito è da notare ancora che lo stesso art. 2 lascia al
               Comitato per le aree naturali protette una sorta di mandato in bianco
               per operare ulteriori classificazioni e ciò ovviamente sia per soddisfare
               quelle esigenze di tutela internazionale dell’ambiente, in attuazione di
               trattati o Convenzioni a carattere sovranazionale, che per ricomprende-
               re situazioni di tutela preesistenti alla legge quadro.
                  Con la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 21
               dicembre 1993 è stata integrata, dietro conforme parere dell’omonima
               Consulta tecnica, la relativa classificazione prevedendo le seguenti spe-
          Anno
               cies del genere aree protette (Figura 1):
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