Page 11 - SilvaeAnno02n04-005-Editoriale-pagg.006.qxp
P. 11
Il sistema delle aree protette per la conservazione della biodiversità
vazione della fauna e della flora, alla salvaguardia delle formazioni geolo-
giche ed alla promozione di turismo ed attività economiche indotte.
I parchi naturali regionali introducono, di contro, nuove dinamiche
nella pianificazione territoriale elevando i “piani del parco” ad un ruolo
egemone e sovraordinato rispetto ad altri strumenti di programmazio-
ne degli Enti territoriali interessati (Spagnoletti, 1990).
Tanto più che la disciplina giuridica del patrimonio naturalistico nel
nostro Paese è stata largamente influenzata dalle classificazioni e termi-
nologie delle scienze naturalistiche che sono state trasfuse nell’ordina-
mento senza la previsione di un disegno unificante (Lettera, 1990).
Aggiungasi, infine, che le precedenti classificazioni denotavano una sta-
ticità concettuale e applicativa riferita alla valutazione monotematica
degli ecosistemi di cui si ignorava la complessità relazionale e intera-
gente con i vari fattori territoriali-ambientali (Cavalli, 1992).
La legge quadro n. 394/1991 è intervenuta pertanto per disciplinare si-
stematicamente una materia che ormai si sviluppava su percorsi differen-
ziati ed autonomi, contraddistinti da un disordine legislativo e funzionale
in ordine sia ai contenuti che ai metodi di tutela dell’ambiente naturale.
Tuttavia è da notare che il legislatore avrebbe potuto operare una
classificazione sistematica del genere aree protette con una maggiore
determinatezza e profondità definitoria, giacché gli elementi di diffe-
renziazione concettuale tra le varie specie elencate nell’art. 2 (parchi na-
zionali, riserve naturali e parchi naturali regionali) appaiono, a tratti, in-
distinti e sfuocati per una sorta di sovrapposizione tematica della relati-
va declaratoria.
In proposito è da notare ancora che lo stesso art. 2 lascia al
Comitato per le aree naturali protette una sorta di mandato in bianco
per operare ulteriori classificazioni e ciò ovviamente sia per soddisfare
quelle esigenze di tutela internazionale dell’ambiente, in attuazione di
trattati o Convenzioni a carattere sovranazionale, che per ricomprende-
re situazioni di tutela preesistenti alla legge quadro.
Con la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 21
dicembre 1993 è stata integrata, dietro conforme parere dell’omonima
Consulta tecnica, la relativa classificazione prevedendo le seguenti spe-
Anno
cies del genere aree protette (Figura 1):
II
-
n.
4
12 SILVÆ