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Il sistema delle aree protette per la conservazione della biodiversità


            tro, solo alle esigenze di conservazione del patrimonio naturale del no-
            stro Paese, ma si inquadrano nella strategia mondiale di protezione del-
            l’ambiente naturale promossa dalle Convenzioni internazionali e dagli
            atti comunitari.


            La classificazione delle aree protette
               L’articolo 2 della legge quadro sulle aree protette opera, finalmente,
            una organica classificazione delle aree protette soggette, in precedenza,
            ad aspetti definitori episodici e svincolati da un tessuto connettivo uni-
            tario che ne amalgamasse i principi istitutivi di natura giuridica.
            Accanto, infatti, alla produzione normativa dello Stato con la creazione
            dei parchi nazionali storici (Gran Paradiso, Abruzzo, Circeo, Stelvio,
            Calabria) e delle riserve naturali istituite dall’Azienda di Stato per le fo-
            reste demaniali (oggi Ufficio per la biodiversità) si affiancava l’attività
            legislativa, prevista dal D.P.R. n. 11/1972 e dall’art. 83 del D.P.R. n.
            616/1977, delle Regioni, con la creazione di parchi e riserve naturali re-
            gionali dotati di autonomi statuti regolamentari e definitori.
               Peraltro alcune Regioni (prima fra tutte il Piemonte) adottando una
            forzatura interpretativa dell’articolo 117 della Costituzione e dei relativi
            D.P.R. del 1972 e del 1977 (con cui si delineava il dettagliato trasferi-
            mento di competenze dallo Stato alle Regioni) hanno attuato una deci-
            sa politica di conservazione dell’ambiente e di pianificazione territoriale
            proprio attraverso l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali
            (Saini, 1992). La poliedricità dell’istituto parchi e riserve denota, nella
            sostanza, la segmentazione normativa e giuridica delle aree protette co-
            struita per apporti successivi dei singoli interventi legislativi tra loro
            frammentati in relazione alle finalità da perseguirsi.
               L’assenza di una fonte normativa disciplinante unitariamente l’istitu-
            zione e l’organizzazione dei parchi nazionali statali e naturali regionali
            implicava anche un differente profilo contenutistico e funzionale delle fi-
            nalità delle aree protette, talché per alcune di esse prevalevano gli aspetti
            strumentali della sola protezione e conservazione naturale, mentre per al-   4
            tre venivano investiti aspetti rilevanti della programmazione e pianifica-   n.
            zione globale del territorio con riflessi, dunque, urbanistici e socio-eco-  -  II
            nomici. Nascono, infatti, i parchi nazionali con finalità dirette alla conser-
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