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Le energie rinnovabili a biomasse agroforestali


               biomasse;
            - lo sviluppo di progetti pilota e dimostrativi.
               Al fine di dare attuazione alla direttiva comunitaria 2001/77 riguar-
            dante il percorso da attuare per incrementare il soddisfacimento del
            fabbisogno energetico con energia pulita il Governo ha emanato il
            decreto legislativo 387/2003 che all’articolo 5 prevede disposizioni spe-
            cifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse.
               L’art. 5 prevede l’istituzione presso il MIPAF di una Commissione
            interministeriale supportata da esperti che predisponga un documento
            tecnico su tutti gli aspetti connessi alla valorizzazione energetica da bio-
            masse da cui far scaturire idonei disposti legislativi.
               In particolare il documento tecnico riguarda i seguenti tematismi:
            a) distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavora-
               zione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o
               riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, norma-
               tive ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione
               energetica di detti rifiuti e residui;
            b) condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la
               valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva,
               delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agro ali-
               mentari;
            c) aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree gole-
               nali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di
               colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità e le con-
               dizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l’at-
               tuazione degli interventi;
            d) aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati
               all’attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, econo-
               miche, normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valo-
               rizzazione energetica di detti residui;
            e) incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi
               energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1 giu-
               gno 2002, n. 120, all’aumento degli assorbimenti di gas a effetto         .3
               serra mediante attività forestali;                                        oI-n
            f) criteri e modalità per la valorizzazione energetica dei gas residuati     n
                                                                                         n
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