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L’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento
biamo per prima cosa chiederci cosa sono esattamente tali liqua-
mi… Sono “scarichi” o sono “rifiuti liquidi”? Per rispondere a
questa domanda dobbiamo brevemente fare cenno all’importan-
te e delicata questione del confine tra scarico e rifiuto liquido (e
cioè tra parte terza e parte quarta del D.Lgs n. 152/06).
Il confine di disciplina tra i rifiuti liquidi in senso stretto e lo
“scarico” formalmente disciplinato dalla normativa specifica di
settore si trova proprio nella cerniera di congiunzione tra le due
grandi normative di settore: la parte terza e la parte quarta del
T.U ambientale.
La parte quarta del D.Lgs n. 152/06 rappresenta la normativa
quadro di settore che riguarda tutti i rifiuti (solidi e liquidi) in
linea generale e come tale funge da cornice quadro rispetto alle
altre normative che assumono quindi un aspetto satellite.
La parte terza del medesimo D.Lgs n. 152/06, che disciplina l’in-
quinamento idrico e gli scarichi, si propone invece come normati-
va di deroga rispetto alla citata parte quarta dello stesso decreto.
A questo punto si crea il confine tra le due discipline: la parte
terza del D.Lgs. n. 152/06 va a rappresentare una deroga, una
specie di eccezione tecnico-operativa, rispetto alla normativa
globale della parte quarta del medesimo decreto per quel parti-
colare tipo di rifiuti liquidi che essa disciplina: lo “scarico” in
senso stretto.
Infatti, va rilevato e sottolineato, che la parte quarta del D.Lgs n.
152/06 disciplina come normativa quadro generale tutti i rifiuti
di ogni natura e composizione e quindi sia solidi che liquidi. Tut-
tavia, per quanto riguarda i rifiuti allo stato liquido, tale parte
quarta detta ed impone disciplina diretta e propria in ordine ai
rifiuti liquidi in senso stretto e laddove va invece a individuare
sul proprio percorso un rifiuto liquido che può legittimamente
essere trasformato in “scarico” crea una deroga alla propria
disciplina generale e rinvia, per così dire, alla sottodisciplina
specifica del decreto legislativo n. 152/06 parte terza.
Va poi sottolineato che non tutti i rifiuti liquidi possono essere
trasformati in “scarico” e quindi avere legale accesso nel varco di
confine citato (art. 185, comma 2, lett. a). Infatti, lo “scarico” pre-
visto dal decreto 152/06 parte terza, che ancora una volta, si sot-
tolinea, appare come disciplina di deroga rispetto alla normati-
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