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L’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento


                    biamo per prima cosa chiederci cosa sono esattamente tali liqua-
                    mi… Sono “scarichi” o sono “rifiuti liquidi”? Per rispondere a
                    questa domanda dobbiamo brevemente fare cenno all’importan-
                    te e delicata questione del confine tra scarico e rifiuto liquido (e
                    cioè tra parte terza e parte quarta del D.Lgs n. 152/06).
                    Il confine di disciplina tra i rifiuti liquidi in senso stretto e lo
                    “scarico” formalmente disciplinato dalla normativa specifica di
                    settore si trova proprio nella cerniera di congiunzione tra le due
                    grandi normative di settore: la parte terza e la parte quarta del
                    T.U ambientale.
                    La parte quarta del D.Lgs n. 152/06 rappresenta la normativa
                    quadro di settore che riguarda tutti i rifiuti (solidi e liquidi) in
                    linea generale e come tale funge da cornice quadro rispetto alle
                    altre normative che assumono quindi un aspetto satellite.
                    La parte terza del medesimo D.Lgs n. 152/06, che disciplina l’in-
                    quinamento idrico e gli scarichi, si propone invece come normati-
                    va di deroga rispetto alla citata parte quarta dello stesso decreto.
                    A questo punto si crea il confine tra le due discipline: la parte
                    terza del D.Lgs. n. 152/06 va a rappresentare una deroga, una
                    specie di eccezione tecnico-operativa, rispetto alla normativa
                    globale della parte quarta del medesimo decreto per quel parti-
                    colare tipo di rifiuti liquidi che essa disciplina: lo “scarico” in
                    senso stretto.
                    Infatti, va rilevato e sottolineato, che la parte quarta del D.Lgs n.
                    152/06 disciplina come normativa quadro generale tutti i rifiuti
                    di ogni natura e composizione e quindi sia solidi che liquidi. Tut-
                    tavia, per quanto riguarda i rifiuti allo stato liquido, tale parte
                    quarta detta ed impone disciplina diretta e propria in ordine ai
                    rifiuti liquidi in senso stretto e laddove va invece a individuare
                    sul proprio percorso un rifiuto liquido che può legittimamente
                    essere trasformato in “scarico” crea una deroga alla propria
                    disciplina generale e rinvia, per così dire, alla sottodisciplina
                    specifica del decreto legislativo n. 152/06 parte terza.
                    Va poi sottolineato che non tutti i rifiuti liquidi possono essere
                    trasformati in “scarico” e quindi avere legale accesso nel varco di
                    confine citato (art. 185, comma 2, lett. a). Infatti, lo “scarico” pre-
                    visto dal decreto 152/06 parte terza, che ancora una volta, si sot-
                    tolinea, appare come disciplina di deroga rispetto alla normati-


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