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L’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento
va globale dello stesso decreto - parte quarta - è soltanto quello
che il D.Lgs. n. 152/06 parte terza indica formalmente nelle pro-
prie definizioni preliminari come “scarico” formale. Pertanto
non tutti gli scarichi che vengono indicati come tali nel nostro
gergo comune sono poi in realtà gli “scarichi” ufficiali, santifica-
ti nella definizione genetica prevista dal decreto n. 152/06 parte
terza.
Ma se il liquame resta in una vasca come si fa a considerarlo uno
“scarico”? E questo indipendentemente dalla natura “agricola”,
“industriale” o “domestica” o “assimilabile” che è ininfluente…
Semmai l’origine può essere utile per classificare il “rifiuto liqui-
do” entro il contesto del decreto 152/06 parte quarta e non certo
la natura di uno “scarico” che in questi casi non esiste…
Dunque solo se non riversa in vasca ma convoglia i liquami resi-
duali verso un corpo ricettore in modo diretto una qualunque
azienda, anche di allevamento, indipendentemente se grande o
piccola (e in parallelo, naturalmente, anche la privata abitazione)
esce dal contesto disciplinatorio del decreto n. 152/06 parte
quarta e (sulla base dell’art. 185, comma 2, lett. a) va a posizio-
narsi nella disciplina alternativa prevista dal decreto n. 152/06
parte terza sulle acque. Naturalmente i sistemi autorizzatori ed i
sistemi sanzionatori sono totalmente diversi e a volte diametral-
mente opposti.
Laddove, tuttavia, qualunque azienda, anche di allevamento,
indipendentemente se grande o piccola (e certamente anche la
privata abitazione) non attivi (o dopo l’attivazione spezzi) que-
sto riversamento “diretto” verso il corpo ricettore e non innesti
(o poi interrompa) il convogliamento senza soluzione di conti-
nuità verso lo stesso corpo ricettore, comporta che non si attiva
(o cessa) il concetto giuridico di “scarico” in senso stretto e dun-
que inevitabilmente detto liquame resterà (o tornerà) forzata-
mente nel contesto disciplinatorio del decreto n. 152/06 parte
quarta.
Quindi, la risposta alla domanda iniziale è: un liquame zootec-
nico può essere – secondo i casi e sulla base della duplice disci-
plina sopra esposta – uno “scarico” o un “rifiuto liquido” in con-
seguenza della scelta tecnologica e strutturale operata dal titola-
re (riversamento diretto su corpo ricettore legale o riversamento
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