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L’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento


               va globale dello stesso decreto - parte quarta - è soltanto quello
               che il D.Lgs. n. 152/06 parte terza indica formalmente nelle pro-
               prie definizioni preliminari come “scarico” formale. Pertanto
               non tutti gli scarichi che vengono indicati come tali nel nostro
               gergo comune sono poi in realtà gli “scarichi” ufficiali, santifica-
               ti nella definizione genetica prevista dal decreto n. 152/06 parte
               terza.
               Ma se il liquame resta in una vasca come si fa a considerarlo uno
               “scarico”? E questo indipendentemente dalla natura “agricola”,
               “industriale” o “domestica” o “assimilabile” che è ininfluente…
               Semmai l’origine può essere utile per classificare il “rifiuto liqui-
               do” entro il contesto del decreto 152/06 parte quarta e non certo
               la natura di uno “scarico” che in questi casi non esiste…
               Dunque solo se non riversa in vasca ma convoglia i liquami resi-
               duali verso un corpo ricettore in modo diretto una qualunque
               azienda, anche di allevamento, indipendentemente se grande o
               piccola (e in parallelo, naturalmente, anche la privata abitazione)
               esce dal contesto disciplinatorio del decreto n. 152/06 parte
               quarta e (sulla base dell’art. 185, comma 2, lett. a) va a posizio-
               narsi nella disciplina alternativa prevista dal decreto n. 152/06
               parte terza sulle acque. Naturalmente i sistemi autorizzatori ed i
               sistemi sanzionatori sono totalmente diversi e a volte diametral-
               mente opposti.
               Laddove, tuttavia, qualunque azienda, anche di allevamento,
               indipendentemente se grande o piccola (e certamente anche la
               privata abitazione) non attivi (o dopo l’attivazione spezzi) que-
               sto riversamento “diretto” verso il corpo ricettore e non innesti
               (o poi interrompa) il convogliamento senza soluzione di conti-
               nuità verso lo stesso corpo ricettore, comporta che non si attiva
               (o cessa) il concetto giuridico di “scarico” in senso stretto e dun-
               que inevitabilmente detto liquame resterà (o tornerà) forzata-
               mente nel contesto disciplinatorio del decreto n. 152/06 parte
               quarta.
               Quindi, la risposta alla domanda iniziale è: un liquame zootec-
               nico può essere – secondo i casi e sulla base della duplice disci-
               plina sopra esposta – uno “scarico” o un “rifiuto liquido” in con-
               seguenza della scelta tecnologica e strutturale operata dal titola-
               re (riversamento diretto su corpo ricettore legale o riversamento


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