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L’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento


               Comunque, prendiamo atto che nella parte terza in base
               all’art.112 si crea una deroga di eccezione al criterio di gestione
               dei rifiuti liquidi di acque reflue zootecnici in vasca disciplinati
               in via originaria dalla parte quarta del T.U. ambientale. Tale art.
               112 rinvia per la disciplina specifica ad un decreto attuativo.
               Nel caso normato dall’art. 112, dunque, gli effluenti di alleva-
               mento e le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’arti-
               colo 101, comma 7, lettere.. b)... (cioè le imprese di allevamento)
               sono di partenza “rifiuti” che però possono essere sparsi o river-
               sati su terreno secondo le regole dettate dal D.M. 7 aprile 2006.
               Tuttavia, come ha rilevato anche la Cassazione, «non si può par-
               lare di fertirrigazione del suolo allorché … i liquami vengono
               abbandonati alla rinfusa senza possibilità di assorbimento da
               parte del terreno, dando luogo a ruscellamenti, acquitrini o addi-
               ritura a paludi putriscenti» che non assolve alla funzione, pro-
               pria della fertirrigazione, di rendere i campi prosperi, ma anzi
               che va a danneggiare tali terreni. In questi casi, quindi, non si
               versa nell’ipotesi della fertirrigazione, ma si integra il reato di
               abbandono di rifiuti, sia in base alla normativa previgente che a
               quella attuale.
               Peraltro la stessa Suprema Corte ha sottolineato che – indipen-
               dentemente dalla legittimazione dell’attività - la negligente
               attuazione delle operazioni attinenti allo spandimento sui terre-
               ni dei liquami è causa di offesa ad un interesse di natura pubbli-
               ca tutelato dalla legge penale (Cass. Pen., Sez. III, sentenza del 6
               maggio 2008, n. 17972).

               Le regole dell’eccezione: il D.M. 7 aprile 2006 (“Criteri e norme
               tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione
               agronomica degli effluenti di allevamento”)

               Vediamo – dunque – le regole… dell’eccezione.
               In attuazione dei criteri del sopra citato art. 112 T.U. ambientale,
               con decreto 7 aprile 2006, il Ministero delle Politiche Agricole e
               Forestali - di concerto con i Ministeri dell’Ambiente e della Tute-
               la del Territorio, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Attività
               Produttive, della Salute - ha dettato “Criteri e norme tecniche
               generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomi-


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