Page 240 - Silvae N. 15-18 Gennaio 2011 Dicembre 2012.pdf
P. 240
L’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento
Comunque, prendiamo atto che nella parte terza in base
all’art.112 si crea una deroga di eccezione al criterio di gestione
dei rifiuti liquidi di acque reflue zootecnici in vasca disciplinati
in via originaria dalla parte quarta del T.U. ambientale. Tale art.
112 rinvia per la disciplina specifica ad un decreto attuativo.
Nel caso normato dall’art. 112, dunque, gli effluenti di alleva-
mento e le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’arti-
colo 101, comma 7, lettere.. b)... (cioè le imprese di allevamento)
sono di partenza “rifiuti” che però possono essere sparsi o river-
sati su terreno secondo le regole dettate dal D.M. 7 aprile 2006.
Tuttavia, come ha rilevato anche la Cassazione, «non si può par-
lare di fertirrigazione del suolo allorché … i liquami vengono
abbandonati alla rinfusa senza possibilità di assorbimento da
parte del terreno, dando luogo a ruscellamenti, acquitrini o addi-
ritura a paludi putriscenti» che non assolve alla funzione, pro-
pria della fertirrigazione, di rendere i campi prosperi, ma anzi
che va a danneggiare tali terreni. In questi casi, quindi, non si
versa nell’ipotesi della fertirrigazione, ma si integra il reato di
abbandono di rifiuti, sia in base alla normativa previgente che a
quella attuale.
Peraltro la stessa Suprema Corte ha sottolineato che – indipen-
dentemente dalla legittimazione dell’attività - la negligente
attuazione delle operazioni attinenti allo spandimento sui terre-
ni dei liquami è causa di offesa ad un interesse di natura pubbli-
ca tutelato dalla legge penale (Cass. Pen., Sez. III, sentenza del 6
maggio 2008, n. 17972).
Le regole dell’eccezione: il D.M. 7 aprile 2006 (“Criteri e norme
tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento”)
Vediamo – dunque – le regole… dell’eccezione.
In attuazione dei criteri del sopra citato art. 112 T.U. ambientale,
con decreto 7 aprile 2006, il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali - di concerto con i Ministeri dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Attività
Produttive, della Salute - ha dettato “Criteri e norme tecniche
generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomi-
SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 243

