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L’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento


                    in vasca con successivo prelievo e trasporto in qualunque modo
                    e verso qualunque destinazione e finalità).

                    I reflui zootecnici “scaricati” entro la regola della parte terza
                    del D.Lgs. n. 152/06: la qualificazione giuridica

                    Premesso, come sopra dettagliatamente esposto, che uno “scari-
                    co” formale entro la parte terza del T.U. ambientale deve pre-
                    sentare le suddette caratteristiche (in primo luogo, derivare da
                    un insediamento fisso e riversare le acque in modo diretto verso
                    il corpo ricettore con canalizzazione senza soluzione di conti-
                    nuità) e che, dunque, il riversamento in vasca di qualunque tipo,
                    entità e natura sempre e comunque inibisce il concetto di scari-
                    co, consegue che soltanto tale tipologia di riversamento diretto
                    da un’impresa dedita ad allevamento di bestiame verso un
                    corpo ricettore autorizzato può costituire, appunto, uno “scari-
                    co” in senso stretto.
                    Pertanto consegue in modo automatico ed inoppugnabile che lo
                    “scarico” di acque reflue “provenienti da imprese dedite ad alle-
                    vamento di bestiame” così come previsto e disciplinato dall’arti-
                    colo 101, comma settimo, lettera b) della parte terza del T.U.
                    ambientale può essere soltanto quella canalizzazione diretta che
                    da detta impresa di allevamento riversa i liquami dalla fonte
                    verso un corpo ricettore.
                    Consegue che la disciplina specifica per lo “scarico” di “imprese
                    dedite ad allevamento di bestiame” così come previsto dall’arti-
                    colo 101, comma 7, lettera b) del T.U. ambientale parte terza
                    potrà essere applicata solo ed esclusivamente ai riversamenti
                    diretti di liquami zootecnici provenienti da tali imprese e cana-
                    lizzati direttamente verso un corpo ricettore autorizzato (ad
                    esempio fiume o fogna) senza vedere mai spezzato tale riversa-
                    mento diretto con una vasca, cisterna o qualsiasi altro contenito-
                    re; poichè in quest’ultimo caso tale accumulo in contenitori
                    andrebbe ad essere disciplinato come rifiuto liquido entro la
                    parte quarta del medesimo decreto.
                    La normativa vigente ha di fatto azzerato tutte le discipline ed
                    evoluzioni pregresse, compreso il cospicuo pacchetto di senten-
                    ze interpretative della Cassazione sul punto, e con la modifica


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