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L’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento


                    colta nella vasca configura una vera e propria raccolta di rifiuti»
                    che deve essere autorizzata.
                    I veicoli che vengono a prelevare tali liquami devono operare
                    entro il sistema formale del trasporto-rifiuti della parte quarta
                    D.Lgs. n. 152/06 (iscrizione all’Albo e tracciabilità). Se detti
                    rifiuti liquidi, una volta prelevati, non vengono indirizzati
                    verso un impianto di smaltimento o recupero (secondo le rego-
                    le generali), ma vengono riversati altrove (terreno, acque pub-
                    bliche o private, pozzi, rete fognaria, impianti non dedicati etc.),
                    ci troveremo di fronte ad un ordinario reato di smaltimento ille-
                    gale di rifiuti punito come tale sempre nella parte quarta del
                    D.Lgs n. 152/06.


                    I reflui zootecnici riversati in vasca entro la regola della parte
                    quarta del D.Lgs n. 152/06 ma destinati alla utilizzazione agro-
                    nomica degli effluenti di allevamento (c.d. fertirrigazione): la
                    qualificazione giuridica

                    Nel contesto del D.Lgs n. 152/06 l’eccezione per la c.d. fertirri-
                    gazione è prevista – come fonte di origine – dall’art. 112 che va a
                    normare tale pratica.
                    L’aspetto singolare (ed anomalo) è che tale articolo non si trova
                    nella parte quarta ma nella parte terza del T.U. ambientale. La
                    cosa è singolare (e genera equivoci a catena) perché abbiamo già
                    sopra esposto che – salvo casi rarissimi e da manuale – da uno
                    “scarico” (parte terza T.U.) non si può avere un’attività di fertir-
                    rigazione, atteso che lo scarico presuppone il riversamento diret-
                    to tra fonte (azienda) e corpo ricettore. Mentre i mezzi su gomma
                    che prelevano i liquami in vasca presso le aziende zootecniche
                    vengono a caricare rifiuti liquidi e dunque tale deroga, che parte
                    da una vasca di rifiuti liquidi zootecnici, sarebbe stata più pro-
                    priamente da inserire entro la medesima parte quarta del D.Lgs
                    n. 152/06.
                    Forse questa impropria collocazione è stata decisa perché tale
                    pratica comporta pericoli per le acque sotterranee e deve essere
                    svolta secondo le rigide regole poste dalla Direttiva Nitrati (che
                    è stata attuata, prima dal D. Lgs. n. 152/1999 ed ora dalla parte
                    terza del D. Lgs n. 152/2006).


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