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L’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento


               introdotta dall’articolo 2, comma 8, del D.Lgs n. 4 del 2008 ha
               novellato l’articolo 101, comma 7, lettera b) del D.Lgs n. 152/06
               prevedendo in modo chiaro ed esplicito che le acque reflue di
               scarico provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestia-
               me sono sempre e comunque assimilate alle acque reflue dome-
               stiche.
               Pertanto, a nostro avviso, la disciplina della utilizzazione agro-
               nomica degli effluenti di allevamento è totalmente estranea alla
               qualificazione dei liquami zootecnici come scarico assimilabile al
               domestico. Infatti tale disciplina andrà ad incidere su un liqua-
               me aziendale contenuto in una vasca e trasportato su un terreno
               agricolo su gomma: tutto questo non c’entra nulla con nessuno
               scarico, ivi compreso quello zootecnico.

               I reflui zootecnici riversati in vasca entro la regola della parte
               quarta del D.Lgs n. 152/06: la qualificazione giuridica


               Sulla scorta della costruzione giuridica sopra esposta, dobbiamo
               dunque rilevare adesso che i liquami residuali di un qualunque
               allevamento zootecnico riversati in una vasca, in un “laghetto
               aziendale” o comunque in qualsiasi altro contenitore sono da
               qualificarsi come “rifiuti liquidi di acque reflue” e non come
               “acque di scarico”. Infatti questi liquami non vengono scaricati in
               tali contenitori, ma vengono riversati; il che è cosa ben diversa.
               Consegue che le vasche, i “laghetti” ed ogni altro contenitore
               sono – secondo i casi – depositi temporanei o stoccaggi di rifiuti
               liquidi, soggetti a tutte le regole ordinarie connesse derivanti
               dalla parte quarta del T.U. ambientale.
               La Cassazione con sentenza del 4 luglio 2008, n. 27071 ha preci-
               sato che: «Invero l’assimilazione delle acque reflue provenienti
               da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle dome-
               stiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite
               condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento
               sul suolo degli effluenti derivanti dall’attività agricola o di alle-
               vamento del bestiame, era ed è applicabile la disciplina prevista
               per gli scarichi domestici, ricorrendo le altre condizioni previste
               dalla legge per l’assimilazione». Conseguentemente – come rile-
               vato anche dagli stessi giudici della Suprema Corte: «… la rac-


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