Page 238 - Silvae N. 15-18 Gennaio 2011 Dicembre 2012.pdf
P. 238
L’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento
introdotta dall’articolo 2, comma 8, del D.Lgs n. 4 del 2008 ha
novellato l’articolo 101, comma 7, lettera b) del D.Lgs n. 152/06
prevedendo in modo chiaro ed esplicito che le acque reflue di
scarico provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestia-
me sono sempre e comunque assimilate alle acque reflue dome-
stiche.
Pertanto, a nostro avviso, la disciplina della utilizzazione agro-
nomica degli effluenti di allevamento è totalmente estranea alla
qualificazione dei liquami zootecnici come scarico assimilabile al
domestico. Infatti tale disciplina andrà ad incidere su un liqua-
me aziendale contenuto in una vasca e trasportato su un terreno
agricolo su gomma: tutto questo non c’entra nulla con nessuno
scarico, ivi compreso quello zootecnico.
I reflui zootecnici riversati in vasca entro la regola della parte
quarta del D.Lgs n. 152/06: la qualificazione giuridica
Sulla scorta della costruzione giuridica sopra esposta, dobbiamo
dunque rilevare adesso che i liquami residuali di un qualunque
allevamento zootecnico riversati in una vasca, in un “laghetto
aziendale” o comunque in qualsiasi altro contenitore sono da
qualificarsi come “rifiuti liquidi di acque reflue” e non come
“acque di scarico”. Infatti questi liquami non vengono scaricati in
tali contenitori, ma vengono riversati; il che è cosa ben diversa.
Consegue che le vasche, i “laghetti” ed ogni altro contenitore
sono – secondo i casi – depositi temporanei o stoccaggi di rifiuti
liquidi, soggetti a tutte le regole ordinarie connesse derivanti
dalla parte quarta del T.U. ambientale.
La Cassazione con sentenza del 4 luglio 2008, n. 27071 ha preci-
sato che: «Invero l’assimilazione delle acque reflue provenienti
da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle dome-
stiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite
condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento
sul suolo degli effluenti derivanti dall’attività agricola o di alle-
vamento del bestiame, era ed è applicabile la disciplina prevista
per gli scarichi domestici, ricorrendo le altre condizioni previste
dalla legge per l’assimilazione». Conseguentemente – come rile-
vato anche dagli stessi giudici della Suprema Corte: «… la rac-
SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 241

