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Articolo 260 del Codice Penale: Italia – Cina non solo andata?


                    3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli
                    28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui
                    all’articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di
                    condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di
                    procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può
                    subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena
                    all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente”.
                    Dalla semplice lettura di questo precetto è facile comprendere
                    quanto sia completa ma sicuramente migliorabile la misura
                    repressiva e quanto sia evidente la percezione del percolo che
                    tali attività rappresentano per i luoghi e le persone.
                    In questo scenario l’attività delle forze dell’ordine deve fare i conti
                    con la innumerevole tipologia di rifiuti che viene coinvolta in que-
                    sta attività delinquenziale ma soprattutto deve misurarsi con le
                    legislazioni e il tessuto normativo dei paesi di destinazione dei
                    medesimi. Difatti il più delle volte non solo non è a livello di quel-
                    la italiana o europea ma addirittura, in taluni casi, semplicemente
                    non esiste. Basti, per questo, pensare alle destinazioni che vedono
                    coinvolti pesi africani o indiani o dell’estremo oriente.
                    In particolare, per ciò che attiene alle esperienze operative acqui-
                    site nelle attività investigative del Comando Stazione di Bari del
                    C.F.S., pregnante sugli altri è risultato il traffico di rifiuti plastici
                    a base di polietilene soprattutto riferiti a quelli derivati da atti-
                    vità agricole e diretti verso la Repubblica Popolare Cinese in un
                    viaggio di “non sola andata”; ovvero di sola andata, sottoforma
                    di rifiuto tal quale non pretrattato, e di ritorno, sottoforma di
                    riciclato di polietilene di seconda scelta, presumibilmente utiliz-
                    zato dalle varie industrie utilizzatrici della plastica o addirittura
                    di prodotto finito in plastica (giocattoli, suppellettili, gudget,
                    pannolini, biberon, vaschette per alimenti ecc.) che ritroviamo
                    nei nostri più svariati esercizi commerciali.
                    L’attività di contrasto ha avuto esiti rilevanti in ordine ai risulta-
                    ti ottenuti perché ha prodotto, tra l’altro, una collaborazione fat-
                    tiva con il Consorzio PolieCo – Consorzio Nazionale per il Rici-
                    claggio dei Rifiuti e Beni a Base di Polietilene, istituito ai sensi e
                    per gli effetti dell’art.234 del D.Lgs n°152/2006 e s.m.i..
                    Proprio alla direttrice del Consorzio, dottoressa Salvestrini,
                    lascio il compito di proseguire nell’illustrazione delle attività del


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