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Articolo 260 del Codice Penale: Italia – Cina non solo andata?
Ha raddoppiato i termini di prescrizione, risolvendo alla radice
il rischio di ricadere in detta incombenza, per lo meno per le
indagini più complesse.
Altre modifiche possono e devono essere ancora introdotte per il
pieno ed effettivo riconoscimento della particolare pericolosità
di questo delitto.
Soprattutto in tema di cautela reale, di principi di diritto appli-
cati così come delle possibili definizioni dei relativi procedimen-
ti penali.
Per esempio si pensi alla problematica relativa alla confisca del
mezzo in sequestro perché utilizzato per il trasporto dei rifiuti
siano essi pericolosi o non, all’esito del giudizio penale, soprat-
tutto quando esso dovesse concludersi con una sentenza di
applicazione pena.
Ovvero anche alle problematiche che possono palesarsi quando
il mezzo in sequestro, utilizzato per il trasporto dei rifiuti, appar-
tiene a soggetto diverso rispetto all’autore del reato; alle circo-
stanze concernenti il dissequestro dell’area sulla quale è stato
perpetrato il danno o il pericolo per l’ambiente ed alla obbliga-
torietà di subordinarlo al positivo espletamento delle operazioni
di bonifica dei luoghi, con la conseguente opportunità di indivi-
duare il soggetto sul quale incombe tale onere, soprattutto quan-
do il procedimento nell’ambito del quale è stato disposto il
sequestro dell’area è iscritto nei confronti di ignoti e le indagini
svolte non hanno portato all’identificazione dell’autore del
reato.
Nonostante tutto non c’è dubbio che nel contrasto ai traffici ille-
gali di rifiuti il nostro Paese ha rappresentato in questi dieci
anni, sia dal punto di vista normativo che operativo, una punta
avanzata sia in Europa che a livello internazionale.
Il precetto dell’articolato di legge (D.Lgs. 03 aprile 2006 -
Art.260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) così
recita: “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con
più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività conti-
nuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o
comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è
punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad
alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
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