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Articolo 260 del Codice Penale: Italia – Cina non solo andata?


               Ha raddoppiato i termini di prescrizione, risolvendo alla radice
               il rischio di ricadere in detta incombenza, per lo meno per le
               indagini più complesse.
               Altre modifiche possono e devono essere ancora introdotte per il
               pieno ed effettivo riconoscimento della particolare pericolosità
               di questo delitto.
               Soprattutto in tema di cautela reale, di principi di diritto appli-
               cati così come delle possibili definizioni dei relativi procedimen-
               ti penali.
               Per esempio si pensi alla problematica relativa alla confisca del
               mezzo in sequestro perché utilizzato per il trasporto dei rifiuti
               siano essi pericolosi o non, all’esito del giudizio penale, soprat-
               tutto quando esso dovesse concludersi con una sentenza di
               applicazione pena.
               Ovvero anche alle problematiche che possono palesarsi quando
               il mezzo in sequestro, utilizzato per il trasporto dei rifiuti, appar-
               tiene a soggetto diverso rispetto all’autore del reato; alle circo-
               stanze concernenti il dissequestro dell’area sulla quale è stato
               perpetrato il danno o il pericolo per l’ambiente ed alla obbliga-
               torietà di subordinarlo al positivo espletamento delle operazioni
               di bonifica dei luoghi, con la conseguente opportunità di indivi-
               duare il soggetto sul quale incombe tale onere, soprattutto quan-
               do il procedimento nell’ambito del quale è stato disposto il
               sequestro dell’area è iscritto nei confronti di ignoti e le indagini
               svolte non hanno portato all’identificazione dell’autore del
               reato.
               Nonostante tutto non c’è dubbio che nel contrasto ai traffici ille-
               gali di rifiuti il nostro Paese ha rappresentato in questi dieci
               anni, sia dal punto di vista normativo che operativo, una punta
               avanzata sia in Europa che a livello internazionale.
               Il precetto dell’articolato di legge (D.Lgs. 03 aprile 2006 -
               Art.260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) così
               recita: “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con
               più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività conti-
               nuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o
               comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è
               punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad
               alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.


                                                           SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 193
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