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Articolo 260 del Codice Penale: Italia – Cina non solo andata?


               ad innumerevoli altri contesti di più mediatico impatto sociale
               anche se in realtà si può considerare una “moderna epidemia”.
               Dunque è necessaria una riflessione più profonda del problema
               che va affrontato secondo molteplici punti di vista.
               Intanto quello della normativa italiana vigente.
               La sua esegesi è piuttosto complessa sia per l’eccessivo tecnici-
               smo che non sempre è nelle cognizioni di chi è chiamato a svol-
               gere le funzioni di controllo e giurisdizionali sia perché la stessa
               è frutto di atti che nel tempo hanno visto il coinvolgimento di
               diversi livelli giurisdizionali e giuridici.
               Da quello europeo a quello addirittura internazionale soprattut-
               to se pensiamo allo specifico del traffico dei rifiuti. Inoltre la
               complessità sta anche nel coinvolgimento di contesti territoriali
               di diverso livello e, se mi è consentito, di diversa sensibilità
               ambientale, civica e culturale.
               Lo scenario è vasto e vario e si possono apprezzare contrasti
               anche molto accesi fra vari interessi che coinvolgono economia,
               lavoro, ambiente e salute.
               Il nostro Paese in realtà si è contraddistinto per una considere-
               vole produzione legislativa più volte succedutasi nel corso degli
               anni a partire dal cosiddetto testo unico ambientale approvato
               con il decreto legislativo n°152/2006 e culminata con il recente
               decreto legge del 3 dicembre 2010 n°205 e con il D.lgs 121/2011
               che integra per quanto attiene i reati ambientali il D.lgs 231/2001
               nel merito delle responsabilità amministrative e penali a carico
               dell’azienda (persona giuridica) e non soltanto a carico degli
               amministratori o dei rappresentanti legali della stessa.
               La “nostra” produzione legislativa è stata quasi sempre promos-
               sa dalla esigenza di adeguare la normativa vigente alla discipli-
               na comunitaria, soprattutto a seguito delle diverse pronunce
               pubblicate dalla Corte di Giustizia Europea nel merito della
               riconducibilità di determinate sostanze all’interno del concetto
               di “rifiuto” oppure di “sottoprodotto”, con tutte le conseguenze
               in ordine alla liceità o meno, anche sotto profili penali, delle con-
               dotte concernenti tanto il riciclo e riutilizzo quanto lo smalti-
               mento delle predette sostanze.
               Inoltre a rendere ancora più complicato il quadro, vi è la circo-
               stanza costituita dal fatto che a tale produzione legislativa si


                                                           SILVÆ - Anno VII n. 15/18 - 191
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