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Articolo 260 del Codice Penale: Italia – Cina non solo andata?
ad innumerevoli altri contesti di più mediatico impatto sociale
anche se in realtà si può considerare una “moderna epidemia”.
Dunque è necessaria una riflessione più profonda del problema
che va affrontato secondo molteplici punti di vista.
Intanto quello della normativa italiana vigente.
La sua esegesi è piuttosto complessa sia per l’eccessivo tecnici-
smo che non sempre è nelle cognizioni di chi è chiamato a svol-
gere le funzioni di controllo e giurisdizionali sia perché la stessa
è frutto di atti che nel tempo hanno visto il coinvolgimento di
diversi livelli giurisdizionali e giuridici.
Da quello europeo a quello addirittura internazionale soprattut-
to se pensiamo allo specifico del traffico dei rifiuti. Inoltre la
complessità sta anche nel coinvolgimento di contesti territoriali
di diverso livello e, se mi è consentito, di diversa sensibilità
ambientale, civica e culturale.
Lo scenario è vasto e vario e si possono apprezzare contrasti
anche molto accesi fra vari interessi che coinvolgono economia,
lavoro, ambiente e salute.
Il nostro Paese in realtà si è contraddistinto per una considere-
vole produzione legislativa più volte succedutasi nel corso degli
anni a partire dal cosiddetto testo unico ambientale approvato
con il decreto legislativo n°152/2006 e culminata con il recente
decreto legge del 3 dicembre 2010 n°205 e con il D.lgs 121/2011
che integra per quanto attiene i reati ambientali il D.lgs 231/2001
nel merito delle responsabilità amministrative e penali a carico
dell’azienda (persona giuridica) e non soltanto a carico degli
amministratori o dei rappresentanti legali della stessa.
La “nostra” produzione legislativa è stata quasi sempre promos-
sa dalla esigenza di adeguare la normativa vigente alla discipli-
na comunitaria, soprattutto a seguito delle diverse pronunce
pubblicate dalla Corte di Giustizia Europea nel merito della
riconducibilità di determinate sostanze all’interno del concetto
di “rifiuto” oppure di “sottoprodotto”, con tutte le conseguenze
in ordine alla liceità o meno, anche sotto profili penali, delle con-
dotte concernenti tanto il riciclo e riutilizzo quanto lo smalti-
mento delle predette sostanze.
Inoltre a rendere ancora più complicato il quadro, vi è la circo-
stanza costituita dal fatto che a tale produzione legislativa si
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