Page 233 - ZAIA III bozza
P. 233
Il fenomeno degli incendi boschivi
va sia nella fase della prevenzione che nella lotta attiva, ma anche e
soprattutto nell’attività di pattugliamento e monitoraggio, che richiede -
per le caratteristiche climatiche e vegetazionali - un considerevole impe-
gno specie durante l’ arco estivo ed anche in tal caso ha dimostrato gran-
de professionalità e disponibilità.
Tale attività, peraltro sperimentata positivamente nelle passate stagio-
ni ha favorito l’immediato intervento di spegnimento in caso di incendio,
l’ effettuazione di una segnalazione qualificata che, facilita un intervento
più mirato ed efficace, ha svolto un’azione di dissuasione nei confronti di
eventuali incendiari, ha accentuato la sensibilizzazione dei cittadini ed ha
alzato il livello di attenzione verso eventuali incendi.
Vi è tuttavia un altro settore al quale va data sempre più attenzione ed
è l’attività di comunicazione, sensibilizzazione e informazione dei cittadi-
ni, che oltre a rappresentare un compito precipuo da parte delle Istitu-
zioni, costituiscono il presupposto indispensabile se si vuole che l’attività
di prevenzione raggiunga risultati sempre più soddisfacenti.
Tutto ciò per arrivare alla formazione di una pubblica opinione
“avvertita” e “consapevole”, titolare di quella libertà di essere informa-
ta che è espressione di un interesse costituzionalmente rilevante implicito
sia nell’ articolo 21 della Costituzione, che nei principi della partecipa-
zione e del pluralismo.
Ciò contribuisce a rendere l’attività di prevenzione sempre più sup-
portata da una attenta e consapevole “partecipazione attiva” della popo-
lazione civile nella tutela del territorio e delle aree boscate, basata sia su
di una convinta presa di coscienza della rilevanza che il patrimonio
boschivo ha nel mantenimento di un sistema eco-sostenibile, e rende la
cittadinanza attiva a perfetta conoscenza delle norme di comportamento
e delle misure di auto protezione da porre in essere per dare un sostan-
ziale contributo nella lotta agli incendi.
Del resto il dettato dell’ art. 1 della legge 353/2000, prevede che le
disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla
difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene inso-
stituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali
dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
Ad abundantiam va poi ricordato che la Corte Costituzionale già con
sentenza del 22 maggio 1987, aveva elevato l’ambiente a bene pubblico
costituente diritto fondamentale della collettività e in tale veste espressa-
mente riconosciuto e tutelato da specifiche disposizioni normative.
La stessa gravità della punizione prevista dall’articolo 423 bis c.p. che
punisce la condotta, anche a titolo di sola colpa, con pene variabili da
uno a dieci anni di reclusione, conferma la gravità del reato che vien inte-
236 - SILVÆ - Anno V n. 11

