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Il tributo della zootecnia alla salvaguardia del lupo
bello, 1921), oggi messa in discussione dai moderni criteri di classifica-
zione della zoologia sistematica. Superata la condizione critica raggiunta
nella metà del secolo scorso, nell’attuale fase caratterizzata da una gene-
rale crescita della consistenza e dal progressivo ampliamento dell’areale,
il lupo è tornato a svolgere il ruolo ecologico che gli compete, predando
animali selvatici e, ove le condizioni lo consentano, quelli domestici.
Con il consolidarsi delle nuove conoscenze scientifiche sulla specie, il
sorgere ed il radicarsi della cultura conservazionistica, il lupo è entrato a
far parte dell’elenco delle specie protette. Seppur con estrema difficoltà e
nel turbine delle forti critiche principalmente alimentate da chi di alleva-
mento vive. Giudizi peraltro mai completamente sopiti.
Oggi il lupo è inserito nell’allegato II (specie strettamente protetta)
della Convenzione di Berna (Convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il
17.09.1979) sotto l’egida del Consiglio d’Europa e ratificata dall’Italia
con Legge 5 agosto 1981 n. 503; è inserito nell’allegato D (specie di inte-
resse comunitario che richiede protezione rigorosa, con proibizione di
cattura, uccisione, disturbo, detenzione, trasporto, scambio e commer-
cializzazione) della Direttiva comunitaria Habitat 92/43/CEE recepita
dall’Italia con DPR 8 settembre 1997 n. 357; è infine inserito nell’appen-
dice II (specie potenzialmente minacciata) della CITES, Convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estin-
zione (Washington, 1973) recepita dall’Italia con Legge 19 dicembre 1975
n. 874 ed a livello europeo con regolamento 338/97/CEE.
La popolazione italiana di lupo è particolarmente protetta dalla Legge
Nazionale 157/92, meglio conosciuta come legge sulla caccia; nella Regione
Lazio, dove la presenza della specie è segnalata con consistenze dei nuclei
marcatamente diverse in tutte le Province, dalla Legge Regionale 17/95.
Storicamente la protezione del lupo è stata ricercata seguendo la filo-
sofia della “minimazione del conflitto con il comparto zootecnico”. Il per-
seguimento di tale obiettivo si basa sulla creazione delle condizioni neces-
sarie per la rifusione dei danni arrecati agli allevamenti. È quindi l’inte-
ra società che si fa carico degli oneri derivanti dalla protezione del pre-
datore. Ribaltando il modo d’intendere in voga nell’Italia preunitaria, in
cui, ai sensi di specifiche normative, tra le quali l’editto sui premi ema-
nato nello Stato Pontificio il 15 novembre 1806, erano proprio gli alleva-
tori che, gravandosi dell’onere dei premi da riconoscere “a’ predatori de’
lupi” (mediante riparto proporzionale all’entità del bestiame di pro-
prietà), sostenevano economicamente lo sterminio della specie. La nor-
mativa specifica del nostro tempo, rincorrendo le mutevoli esigenze delle
categorie diversamente interessate, tenendo in debito conto sia l’oggetti-
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