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La normativa italiana in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM)


            e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
               Sulla legge sono stati espressi giudizi diversi. Il ministro delle Politiche  FOCUS
            agricole Gianni Alemanno, vero artefice di provvedimento, ringraziando
            tutte le associazioni del mondo agricolo e ambientaliste che lo hanno
            sostenuto, ha affermato: «Finalmente ce l’abbiamo fatta».
               Questa legge sancisce il principio che la coesistenza è possibile solo
            laddove vengano fissati criteri che garantiscano la non contaminazione dei
            diversi generi.
               Le due filiere (OGM e OGM free) devono essere rigorosamente sepa-
            rate, secondo un principio per cui l’esistenza dell’una non può compro-
            mettere l’altra. In parole povere non è consentito inquinare, e quindi è
            possibile coltivare OGM solo a precise condizioni.
               Quali saranno queste condizioni, come dicevamo, dovrà deciderlo un
            comitato  ad hoc di cui faranno parte alcuni esperti, due nominati da
            Alemanno, due dal Ministro dell’Ambiente e quattro designati dalla
            Conferenza Stato-Regioni.
               È questo il comitato che dovrà fornire alle Regioni le linee guida per
            elaborare provvedimenti specifici per regolare la coesistenza entro il 31
            dicembre 2005: e vale la pena di ricordare che ben 13 Regioni hanno già
            espresso la volontà di non volere gli OGM. È previsto inoltre che le
            Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle leggi eventualmente già
            adottate, individuino nel loro territorio una o più aree omogenee, tenen-
            do conto dei principali elementi caratterizzanti ai fini della coesistenza.
               Le principali variabili da considerare sono: le caratteristiche produttive
            dei territori interessati (in particolare la presenza di produzioni di qualità
            regolamentata); le caratteristiche strutturali delle imprese agricole e il loro
            grado di frammentazione; le condizioni climatiche, orografiche, pedologi-
            che, strutturali, organizzative e logistiche rilevanti ai fini della separazione
            tra filiere convenzionali, biologiche e transgeniche; la presenza di attività
            finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazio-
            ne non transgenici. Sempre le Regioni e le Province autonome, nell’ambi-
            to dei già citati piani di coesistenza, dovranno prevedere strumenti che
            assicurino la partecipazione degli Enti territoriali locali, delle organizza-
            zioni professionali agricole e delle organizzazioni presenti nel Consiglio     .1
            nazionale dei consumatori e degli utenti. È inoltre previsto che all’interno   oI-n
            di queste aree omogenee venga favorito il raggiungimento, su base volon-       n
                                                                                           n
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