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La normativa italiana in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM)
to-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assi-
curare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenziona- FOCUS
le e biologica), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2005.
Questo provvedimento - approvato in via definitiva dal Senato il 25
gennaio scorso - assicura la coesistenza fra colture transgeniche, conven-
zionali e biologiche in una “cornice” e secondo criteri finalizzati a garan-
tire la non contaminazione dei diversi generi. La legge si colloca, in modo
comunque innovativo, nel solco dell’approccio europeo alla materia,
essenzialmente incentrato su due aspetti: i potenziali rischi per ambiente
e salute umana e il diritto ad una scelta consapevole da parte dei consu-
matori e degli agricoltori. Occorre comunque tener presente che l’entrata
in vigore della direttiva 2001/18 della Ue ha di fatto attivato numerose
procedure di autorizzazione che, una volta concluse, aumenteranno certa-
mente il numero di sementi transgeniche autorizzate, pronte, in quanto
tali, ad essere iscritte nel catalogo comune ai fini della coltivazione.
Appare dunque sempre più importante (e urgente) etichettare gli OGM,
distinguendoli chiaramente dai prodotti ottenuti dall’agricoltura conven-
zionale e biologica, e ciò al fine di tutelare il diritto del consumatore ad
una scelta informata. All’interno del dispositivo normativo viene inoltre
sancito il principio che le colture debbano essere praticate senza che
l’esercizio dell’una possa compromettere lo sviluppo delle altre.
La legge prevede infine specifiche responsabilità in capo al conduttore
agricolo che intenda mettere a coltura organismi geneticamente modifica-
ti, nonché sanzioni per chi non rispetti il divieto di impiantare colture
transgeniche prima dell’adozione da parte delle Regioni dei piani di coesi-
stenza di cui le stesse (così come le Province autonome) dovranno dotar-
si con proprio provvedimento entro il 31 dicembre 2005. I piani di coesi-
stenza - da formularsi in coerenza con il disposto normativo - dovranno
contenere le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone prati-
che agricole, alle condizioni e alle modalità per assicurare la compresenza.
Al loro interno dovranno essere previsti strumenti in grado di garantire la
collaborazione degli Enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussi-
diarietà, differenziazione ed adeguatezza. La legge stabilisce che nella .1
redazione di questi piani gli Enti locali debbano assicurare la partecipazio- oI-n
ne di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di n
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