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La normativa italiana in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM)


            interessi in materia. In particolare le Regioni e le Province autonome

      FOCUS  dovranno promuovere il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra
            imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per
            assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.
               Una volta varato il piano di coesistenza gli imprenditori agricoli saran-
            no chiaramente tenuti ad osservare tutte le misure previste nel piano
            medesimo. In quest’ottica la responsabilità relativa ai danni diretti ed indi-
            retti causati dall’inosservanza delle misure del piano graverà su coloro che
            espongono altri imprenditori agricoli ai danni generati dall’eventuale con-
            taminazione. Proprio per questo motivo chiunque intenda mettere a col-
            tura organismi geneticamente modificati sarà tenuto a darne comunicazio-
            ne (a norma di legge), e ad elaborare un “piano di gestione aziendale” per
            la coesistenza, sulla base di quanto stabilito dalle Regioni, nonché a con-
            servare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle
            misure di gestione adottate. Le Regioni e le Province autonome dovranno
            provvedere a definire le modalità e le procedure per l’istituzione e la tenu-
            ta, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) di tutti
            questi dati.
               Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del
            decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure
            previste dai provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1, è punito con la
            sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000. Inoltre, a
            chiunque non rispetti le disposizioni di cui all’articolo 8, si applicano le
            misure sanzionatorie previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto legisla-
            tivo 24 aprile 2001, n. 212. Detto articolo afferma che «chi rimette in col-
            tura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l’auto-
            rizzazione è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni e del-
            l’ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso
            di revoca o sospensione dell’autorizzazione».
               La legge prevede inoltre che venga istituito presso il Ministero delle
            Politiche Agricole e Forestali il “Comitato in materia di coesistenza tra
            colture transgeniche, convenzionali e biologiche”, la cui organizzazione e
            le modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro delle
            Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e
       A
       n
       n
            della Tutela del Territorio e con il Ministro per gli Affari Regionali, d’in-
            tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
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