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Comunicare l’ambiente
tegie, consistenti nelle modalità di comunicazione di breve periodo, elabo-
rate di volta in volta al mutare delle condizioni ambientali, a seconda degli
strumenti utilizzati, degli interlocutori e degli eventi oggetto della comu-
nicazione, così come di eventuali obbiettivi di breve periodo. Le strategie
devono essere sempre armonizzate con la più ampia politica di comuni-
cazione. 4
Normativa di riferimento
Con l’entrata in vigore della legge 150/2000 “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” ,le
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amministrazioni pubbliche hanno dato un forte impulso alla comunica-
zione e molti enti si sono dotati di un ufficio stampa, la cui attività è in via
prioritaria indirizzata ai fini dell’informazione e della comunicazione isti-
tuzionale. La legge 150/2000 è stata pienamente recepita dal Corpo
Forestale dello Stato. La legge 6 febbraio 2004 n. 36 riguardante il nuovo
ordinamento del Corpo, e in particolare l’art. 2, prevede infatti che tra le
sue funzioni ci sia anche quella di divulgazione delle attività istituzionali e
di educazione ambientale. Il decreto del Presidente della Repubblica
1 agosto 2003, n. 264 riguardante il regolamento concernente l’individua-
zione dell’unità dirigenziale generale del Corpo Forestale dello Stato, cita
all’articolo 2, comma g, che nell’ambito delle funzioni dell’Ispettorato
Generale del Corpo sia prevista la cura delle attività di informazione e
comunicazione istituzionale nelle materie di spettanza. Già dal 2001, però,
l’Amministrazione aveva provveduto ad istituire l’Ufficio Stampa posto
alle dirette dipendenze del Capo del Corpo Forestale dello Stato.
Degna di nota è la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in
materia di incendi boschivi” finalizzata alla conservazione e alla difesa
dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile
per la qualità della vita. La legge prevede espressamente nell’art. 5 ai fini
della crescita e della promozione di un’effettiva educazione ambientale in
attività di protezione civile, l’attuazione, d’intesa tra Stato e Regioni, di
programmi didattici nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado. Le
Regioni curano, anche in forma associata, l’organizzazione di corsi di
carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività
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di previsione, prevenzione e lotta degli incendi boschivi. Per l’organizza-
zione dei corsi, la legge specifica che le Regioni possono avvalersi anche
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